Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23313 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13489/2013 proposto da:

BANCO di BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a., (OMISSIS), in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GIACOMO

PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO de (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CAMOZZI 1, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO CUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAVINA FORGITTONI giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1799/2012 della CORTE d’appello di ROMA

depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, D.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento de (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dall’appellante nei confronti del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. e, dichiarata l’inefficacia delle rimesse solutorie per complessivi Euro 35.075,20 affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita presso la banca, ha condannato quest’ultima a restituire al Fallimento la somma predetta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda.

La corte del merito ha escluso che, ai fini della verifica della natura solutoria delle rimesse, potesse tenersi conto, oltre che dell’apertura di credito sino a 50 milioni di Lire accordata dalla banca alla correntista, dell’ ulteriore affidamento sino a Lire 25 milioni “per disponibilità immediata di assegni accreditati al s.b.f.”; ha quindi affermato che la scientia decoctionis della convenuta/appellata doveva ritenersi provata alla luce della grave esposizione debitoria e delle perdite emergenti dal bilancio dell’esercizio 98 della società, nonchè dall’andamento negativo del conto corrente.

La sentenza, pubblicata il 2.4.2012, è stata impugnata dal Banco di Brescia San Paolo CAB con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata, contesta che la sua scientia decoctionis potesse ritenersi provata sulla scorta dei soli elementi considerati dalla corte del merito, la quale avrebbe omesso di operare una compiuta analisi dei bilanci (peraltro di per sè privi di valenza probatoria decisiva) così come dell’andamento del conto corrente.

2.1) Col secondo motivo assume che la corte territoriale non avrebbe accertato la natura solutoria delle rimesse dichiarate inefficaci, limitandosi a rilevare che esse erano intervenute su un conto scoperto.

3.1) Il primo motivo appare inammissibile, in quanto investe in via del tutto generica – ovvero senza dedurre il travisamento di specifiche risultanze istruttorie – l’accertamento della corte del merito, perfettamente logico, secondo cui l’andamento negativo del conto corrente e le risultanze dei bilanci della società poi fallita (che, negli anni, avevano registrato un esponenziale aumento delle perdite, ascese nell’ultimo esercizio a quasi due miliardi e mezzo delle vecchie Lire) costituivano elementi presuntivi idonei a fondare la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione.

3.2) Il secondo appare manifestamente infondato.

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che le rimesse intervenute sul conto scoperto sono revocabili, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (nella formulazione anteriore al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), atteso che qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile, quale è quello derivante dallo scoperto, costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito; nè il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l’effetto solutorio già realizzato, a meno che la banca non fornisca la prova che il denaro versato è rimasto nella disponibilità del correntista (cfr., da ultimo, Cass. n. 16610/013).

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro, 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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