Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23313 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 09/11/2011), n.23313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ex art.86 c.p.c., dall’Avv.

Gentile Giuseppe, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

DIMITA & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso,

dagli Avv.ti Martielli Vito A. ed Agostino De Zordo, elettivamente

domiciliata nello studio del secondo in Roma, Via Umberto Tupini,

133;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 104/03/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 03, in data 11/12/2007, depositata il

12 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Roberto Bragaglia, giusta delega dell’Avv. De Zordo,

per la controricorrente;

Presente il P.M. dott. LETTIERI Nicola, che ha espresso adesione alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 16719/2008, è stata depositata in cancellerìa la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 104/03/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 03, l’11.12.2007 e DEPOSITATA il 12 febbraio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dal Comune e riconosciuto insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della cartella di pagamento, relativa alla TARSU dell’anno 2004, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 art. 2697 c.c., artt. 113 e 115 c.p.c., nonchè per omessa e contraddittoria motivazione.

3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – Il ricorso pone la soluzione di un problema preliminare, connesso alla formulazione di unico quesito per tutti i mezzi, che potrebbe essere esaminato alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale, da ultimo formatosi, secondo cui In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è ammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto formulato per più punti, quando gli stessi consistano in più proposizioni, intimamente connesse, che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata. Cass. N. 26737/2008.

Nel merito, il ricorso sembra fondato, sulla base del principio secondo cui il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, è stato mantenuto fermo dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g) che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicchè la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed indipendentemente dall’approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità, previsti dal D.Lgs. n. 22 cit., art. 18, comma 2, lett. d), risultando applicabili i criteri di cui alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 5 ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 57 del D.Lgs. cit., in quanto contenente norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti destinate a restare in vigore, anche dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 22, sino all’adozione dei criteri ex art. 18 suddetto.(Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento per manifesta fondatezza. Il Consigliere Relatore Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione ed i principi ivi richiamati, è dell’avviso che lo stesso vada accolto, per manifesta fondatezza;

Considerato, infatti, che l’impugnata decisione fa malgoverno dei citati principi e va, quindi, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della CTR della Puglia, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA