Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23312 del 23/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 23/08/2021), n.23312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35540-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE FERRARA;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3264/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’ ROBERTO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato la domanda con cui C.A. aveva chiesto riconoscersi in suo favore e nei confronti dell’INPS, l’indennità di mobilità a far data dal licenziamento da parte del Calzaturificio D. e D., in luogo dell’indennità di disoccupazione già percepita;

2. la Corte riteneva che il ricorrente fosse decaduto dal diritto rivendicato in quanto la relativa domanda non era stata presentata nel termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione, a nulla rilevando la sopravvenuta sentenza di riconoscimento del diritto del medesimo all’iscrizione nelle liste di mobilità e ciò sia perché essa non era stata resa nel contraddittorio dell’INPS, sia perché quella iscrizione costituiva solo una delle condizioni per beneficiare della prestazione, da cui vi era stata decadenza per la predetta mancanza della corrispondente e tempestiva domanda, richiamandosi altresì la giurisprudenza della S.C. (Cass. 7521/2017) secondo la quale neppure la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto e neppure il modo (formale o meno) con cui si era prodotta la fattispecie estintiva di esso rilevavano al fine di impedire la decadenza.

3. C.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

4. la proposta del relatore, con cui è stato prospettato il rigetto della domanda, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

5. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. i due motivi di ricorso sono entrambi destinati alla denuncia della violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 in relazione agli artt. 2964,2968 e 2969 c.c. ed affrontano il medesimo tema del maturare della decadenza di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, nonostante la tempestiva presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione e l’assenza di prova o traccia, in quel momento, degli ulteriori requisiti (numero degli addetti, in quanto diversi di essi erano “in nero”) per l’indennità di mobilità;

2. è pacifico che “l’indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’INPS – che non potrebbe altrimenti attivar-si non conoscendo le relative condizioni – entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nella citata L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità), così com’e’ dimostrato, d’altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20-ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell’indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la decadenza dal relativo diritto” (Cass., S.U., 17389/2002);

3. è altresì noto che un orientamento consolidato di questa S.C. ritiene che, essendo l’evento protetto comunque la disoccupazione e dovendosi porre l’INPS nelle condizioni di accertare fin da subito le condizioni proprie della fattispecie da tutelare (Cass. 6411/2020) il termine decadenziale, anche rispetto all’indennità di mobilità, decorra comunque, quali che siano le condizioni di fatto del caso di specie, dal momento della perdita del lavoro;

4. è stato ancora affermato che la decadenza, rispetto alla presente ipotesi, opererebbe come conseguenza oggettiva del mancato esercizio del diritto entro il termine stabilito, nell’interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, sicché essa non potrebbe essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile (Cass. 17404/2016);

5. vi è tuttavia da rilevare come il caso di specie presenti almeno due particolarità rispetto ai precedenti esaminati;

6. la prima di esse consiste nel fatto che il ricorrente non ha omesso di presentare una domanda in ragione della perdita del lavoro, avendo richiesto al medesimo ente le prestazioni di disoccupazione, circostanza di cui va valutata l’incidenza o meno rispetto alla prestazione di mobilità, che è posta a tutela della medesima situazione di bisogno;

7. inoltre le situazioni esaminate dai precedenti, come quella di chi fosse stato assunto “in nero” o fosse stato licenziato senza il rispetto delle forme previste (Cass. 7521/2017; Cass. 31399/2019; Cass. 6411/2020), riguardano la persona dell’interessato e le sue individuali vicende giuridiche, mentre, qui, quelle che sono evidenziate dal ricorrente sono situazioni (il numero delle persone effettivamente licenziate, a fronte di rapporti “in nero”) non riguardanti in senso stretto le sue vicende personali;

8. tutto ciò impone una valutazione più approfondita, a fronte della quale, in assenza di precedenti del tutto specifici, vi è rilievo nomofilattico e il collegio ritiene pertanto si imponga la rimessione della controversia alla sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte dispone trasmettersi il procedimento alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

 

 

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