Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23312 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13429-2018 R.G. proposto da:

SVILUPPO INVESTIMENTI ESTERO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO MALIPIERO;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

LAURA FERRI, FRANCESCA SANTORELLI;

– resistente –

contro

UNICREDIT SPA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SOC. COOP.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 3010/13 del

TRIBUNALE di PESARO, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procurator Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il presente regolamento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– esaminato:

il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da Sviluppo Investimenti Estero s.p.a. nei confronti di M.V., Unicredit s.p.a. e Banca di credito cooperativo di Fano, illustrato anche da memoria, avverso l’ordinanza depositata e comunicata il 27 marzo 2018, con la quale il Tribunale civile di Pesaro rigettava una istanza di correzione di errore materiale;

– rilevato:

che la ricorrente segnala che nel caso di specie ci si troverebbe di fronte a due diverse ordinanze (quella del giudice dell’esecuzione e quella del collegio in sede di reclamo) che attribuiscono la competenza a fissare il termine per introdurre il giudizio di merito a due giudici differenti e, giacchè non definiscono il merito del giudizio, sarebbero impugnabili solo con il regolamento necessario di competenza.

Vista:

– la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza;

ritenuto:

che Sviluppo Investimento Estero ha impugnato con regolamento necessario di competenza l’ordinanza del 27 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’istanza di correzione/integrazione dell’ordinanza del 7 settembre 2017 con cui il medesimo tribunale accoglieva il reclamo del debitore esecutato M.V. sospendendo l’esecuzione immobiliare promossa contro di lui limitatamente al lotto 1 senza fissare il termine per l’inizio del giudizio di merito.

La ricorrente contesta la mancata indicazione, nell’ordinanza, del termine per iniziare il giudizio di merito, sostenendo che tale termine avrebbe dovuto essere ivi indicato (e la mancata indicazione del medesimo termine nella ordinanza del giudice dell’esecuzione che in un primo momento aveva rigettato l’istanza del M. di sospensione dell’esecuzione).

Il provvedimento del tribunale in relazione al quale è proposto il regolamento non è una decisione sulla competenza, in relazione alla quale sia necessaria nè tanto meno ammissibile, la proposizione del regolamento di competenza. E’ una decisione su una istanza di correzione di errore materiale, adottata nell’ambito di un procedimento a cognizione cautelare, tale essendo quella sul reclamo contro il provvedimento sulla sospensione dell’esecuzione, di cui all’art. 624 c.p.c. Come tale, è un provvedimento inidoneo ad assumere valore di definizione della questione, nello stesso modo in cui una decisione cautelare, per la sua strumentalità rispetto alla tutela a cognizione piena, non è idonea ad assumere efficacia di cosa giudicata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Attesa la novità della questione, le spese del presente giudizio possono essere compensate.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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