Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23312 del 16/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7148/2013 proposto da:

TREVI FINANCE N. 3 s.r.l., (OMISSIS), e per essa UNICREDIT CREDIT

MANAGEMENT BANK s.p.a., quale mandataria di UNICREDIT s.p.a., in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, alla piazza CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ROMA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 707/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa. Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Palermo, con decreto del 14.2.013, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da “Previ Finance n. 3 s.r.l. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) del credito di Euro 189.260,26, vantato, con collocazione ipotecaria su un immobile di proprietà del T., in forza di un contratto di mutuo con questi stipulato il (OMISSIS).

Il tribunale ha rilevato che l’opponente non aveva prodotto in giudizio, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c., nè il provvedimento impugnato nè l’originaria domanda di insinuazione e che non poteva provvedersi d’ufficio all’acquisizione del fascicolo.

2) Trevi Finance n. 3 s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo con il quale sostiene di aver prodotto la domanda e contesta che la mancata produzione del provvedimento impugnato costituisca ragione di rigetto o improcedibilità dell’opposizione.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato:

a) che la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo, che, pur avendo natura impugnatoria, non può essere qualificato come appello e nel quale, pertanto, non trova applicazione l’art. 339 c.p.c.; che la L. Fall., art. 99, comma 2, laddove pone a carico del reclamante l’onere di indicare, a pena di decadenza i documenti prodotti, non si applica al provvedimento impugnato; che pertanto la produzione di copia autentica di tale provvedimento, indispensabile alla decisione, è consentita in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, sino a quando il contraddittorio non sia chiuso (Cass. nn. 6804/012, 2677/012);

b) che il ricorso con il quale, a norma della L. Fall., art. 93, si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, al momento del deposito del ricorso in opposizione; che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata nè al fascicolo di ufficio nè a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto della stessa e che ne ritenga l’esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione (Cass. n. 3164/014).

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per l’esame del merito, al Tribunale di Palermo in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Ti ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA