Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23311 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 09/11/2011), n.23311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avv. PACI Isabella, Marcella Tombesi, Alessandra Cantalamessa e

Stefano Bassi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio,

presso l’Avv. Stefano Bassi;

– ricorrente –

contro

REIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso,

dall’Avv. Paoli Giampiero, elettivamente domiciliato, in Roma, Piazza

Giunone Regina, 1, presso lo studio dell’Avv. Anselmo Carlevaro;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n.96/09/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 09, in data 03/03/2006, depositata

il 03 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Tombesi per il ricorrente;

Presente il P.M. dott. LETTIERI Nicola, che ha espresso adesione alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 148/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza 96/09/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 9, il 03.03.2006 e DEPOSITATA il 03 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del Comune di Ascoli Piceno, affermando l’infondatezza della pretesa impositiva.

2 Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di un avviso di rettifica, ai fini ICI dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione con tre mezzi, e segnatamente per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e collegato vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, nonchè per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12.

2 bis – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – La questione posta dal ricorso sembra doversi risolvere, tenendo conto del seguente principio di diritto “In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, (c.d. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;

c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti” Cass. N. 17576/2002, n. 2133/2002, n. 14782/2001.

4 – La decisione impugnata non sembra in linea con il richiamato principio, in quanto i Giudici di appello hanno ritenuto applicabile l’art. 10 citato sulla base della considerazione che, nel caso in esame, il comportamento sanzionato fosse conseguenza di atti riconducibili a responsabilità dell’Amministrazione Finanziaria, cui il contribuente si era conformato. In effetti, l’aspetto sanzionatorio è connesso all’originario avviso con cui il Comune, accertava il mancato pagamento dell’ICI per l’anno 1998. A tanto, infatti, conseguiva, per legge, l’obbligo del pagamento di interessi e sanzioni.

Ciò posto, non sembra che la situazione, successivamente determinatasi, per effetto della determinazione delle sanzioni, delle quali era stata omessa la quantificazione in sede di liquidazione di capitale ed interessi, possa essere ritenuta tutelabile in base al richiamato principio, il quale postula la ricorrenza di due presupposti, nel caso, all’evidenza, insussistenti, stante, per un verso, il fatto che l’attività dell’amministrazione finanziaria, che non aveva provveduto a liquidare le sanzioni, contestualmente all’imposta ed agli interessi, appariva chiaramente contra legem e non poteva ingenerare l’insorgere di legittime aspettative, e, sotto altro profilo, che il comportamento della contribuente, che aveva omesso il pagamento dell’ICI dovuta, era a ritenersi in contrasto con il richiesto dovere di correttezza e tale da escludere la sussistenza del particolare requisito soggettivo della buona fede.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l’accoglimento per manifesta fondatezza il Consigliere Relatore Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 04.07.2011, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione ed i principi ivi richiamati, è dell’avviso che lo stesso vada accolto, per manifesta fondatezza;

Considerato, infatti, che l’impugnata decisione fa malgoverno dei citati principi e va, quindi, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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