Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23310 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2306-2018 proposto da:

D.M.G. IMPRESA EDILE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE MALATTIA;

– ricorrente –

contro

TRA.CO.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO BEVILACQUA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, D.M.G. Impresa Edile s.r.l. (già S.p.A.) ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Trieste, resa pubblica in data 14 giugno 2017, che ne accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto, riformava la sentenza del Tribunale di Pordenone, riducendo, così, ad Euro 52.133,39, oltre interessi moratori, l’importo (Euro 56.933,39) cui la stessa società D.M. era stata condannata a pagare in favore della Tra.co.s. s.r.l.;

che la Corte territoriale, per quanto rileva ancora in questa sede, osservava che non poteva riconoscersi alla D.M. l’importo risarcitorio di Euro 30.445,11 per la vendita abusiva di inerti provenienti dal centro di stoccaggio del Consorzio NIP di (OMISSIS) ad opera di Tra.co.s s.r.l., per non aver essa appellante provato l’ammanco di tale materiale e l’imputabilità del suddetto ammanco all’appellata;

che resiste con controricorso la Tra.co.s.

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo e unico mezzo, si prospetta: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e/o 1218 c.c.; ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.; ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte territoriale avrebbe erroneamente regolato la distribuzione dell’onere della prova, in quanto una volta dimostrato dall’odierno ricorrente l’inesistenza o comunque la difformità degli inerti allegati dalla Tra.co.s. per confutare il fatto costitutivo della controparte rispetto a quelli venduti alla Coletto, diveniva onere della stessa Tracos allegare e dunque provare la diversa provenienza, rispetto a quella del Consorzio NIP, dei suddetti inerti. Il giudice del gravame avrebbe, altresì, errato nell’omettere di considerare che la D.M., alla luce della sottrazione di inerti ad opera della Tra.co.s., con seguente consegna alla Coletto s.a.s. come propri, ha fatto valere in giudizio non solo una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma anche contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. e dunque ad essa (creditrice) spettava provare l’esistenza della sola fonte negoziale o legale del credito, spettando invece al debitore eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell’adempimento e, dunque, nel caso di specie, spettava al trasportatore provare che una porzione degli inerti non provenissero dai cantieri della D.M..

Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di Cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (tra le tante, Cass. n. 19164/2007); tale – ossia nuova – risulta essere la censura relativa all’inversione dell’onere della prova, non avendo la ricorrente dato contezza di aver proposto con l’atto di appello alcuna deduzione relativa alla presunta violazione dell’art. 2697 c.c., nonostante il giudice di primo grado avesse statuito in modo analogo a quanto poi deciso dal giudice di secondo grado.

Ciò senza tener conto che, comunque, la Corte territoriale ha correttamente distribuito l’onere della prova in quanto su colui che sostiene che vi sia stata una vendita abusiva di inerti di sua proprietà grava l’onere di dimostrare tale ammanco di inerti, nonchè la sua imputabilità in capo alla controparte, là dove il motivo di censura, peraltro, deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in modo non conforme al principio enunciato in motivazione da Cass., S.U., n. 16598/2016 in questi termini: “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni”.

Priva di consistenza è poi la censura di omessa pronuncia sulla dedotta responsabilità, oltre che extracontrattuale, anche contrattuale, posto che il danno asseritamente patito ha riguardo non all’inadempimento di obbligazioni di trasporto, ma alla vendita abusiva di materiale inerte di proprietà della ricorrente, dovendo quest’ultima comunque provare la proprietà del materiale, prova che la Corte territoriale ha escluso che sia stata fornita, con ciò statuendo in modo assorbente anche sulla dedotta responsabilità contrattuale.

Infine, è inammissibile la censura posta ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il ricorrente indicato specificamente il “fatto storico” il cui esame sarebbe stato omesso, il “come” e il “quando” tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass., SU, n. 8053/2014).

Il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA