Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23310 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6208/2013 proposto da:

S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, al VIALE

VALICANO 48, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B., CH.EZ.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2013 della Corte d’appello di Torino del

16/11/2012, depositata il 3/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) S.R. impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda ex art. 2901 c.c., avanzata contro di lui da C.B., aveva dichiarato inefficace nei confronti della creditrice l’atto stipulato il 18.2.2000 con il quale egli aveva venduto ad CH.EZ.AN. alcuni apprezzamenti di terreno.

La C. ed il Ch. non svolgono attività difensiva.

2) Con l’unico motivo di ricorso il S. lamenta che la pronuncia si sia fondata sul rilievo dell’inammissibilità, per tardività, dell’eccezione riconvenzionale di simulazione assoluta della vendita, da lui svolta per la prima volta nel grado e fondata su altra sentenza del Tribunale di Torino che aveva accertato la simulazione dell’atto nei confronti di altro creditore; sostiene che la decisione della corte del merito sarebbe errata, in quanto si trattava di eccezione di nullità volta unicamente a paralizzare l’avversa pretesa.

3) Il motivo appare manifestamente infondato.

In primo luogo il ricorrente era privo di interesse a sentir dichiarare la simulazione della compravendita anche nei confronti della C., atteso che tale accertamento non sarebbe valso a sottrarre i terreni (di cui egli sarebbe risultato ancora proprietario) all’azione esecutiva della creditrice e dunque non avrebbe prodotto effetti diversi da quelli derivanti dall’accoglimento dell’azione revocatoria.

Non si comprende, peraltro, come S., il cui atto d’appello (non allegato al ricorso), per quanto emerge dalla lettura della semenza impugnata, si fondava unicamente sulla natura simulata della compravendita, possa avere sollevato sul punto una mera “eccezione riconvenzionale”, al solo scopo di paralizzare l’avversa pretesa: al contrario, non pare dubbio che la richiesta di accertamento della simulazione, quand’anche da lui qualificata come “eccezione”, costituiva una vera e propria domanda nuova.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e, pur condividendone le conclusioni, ritiene che il ricorso debba essere respinto per ragioni diverse da quelle individuate dalla relatrice, che non ha tenuto conto che l’impugnazione è sorretta da un secondo motivo, con il quale si lamenta che la corte del merito non abbia valutato quale mezzo di prova la sentenza che ha accertato la simulazione della compravendita nei confronti di altro creditore.

Tale motivo risulta infatti inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il S. chiarito quale fossero i fatti sui quali si fondava la predetta sentenza, non ancora passata in giudicato, nè la loro decisività ai fini del rigetto della domanda di revocatoria; decisività che la corte del merito ha escluso, seppur in base al mero rilievo che la pronuncia era stata emessa in giudizio cui l’attrice/appellata non aveva partecipato.

Tanto basta al rigetto del ricorso, restando assorbita ogni questione concernente la natura dell’eccezione di simulazione e la sua eventuale deducibilità per la prima volta in grado d’appello.

Poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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