Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2331 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 08/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5976-2014 proposto da:

PROPOSTE IMMOBILIARI SRL, in persona del Presidente del C.D.A. legale

rappresentante sig.ra M.O., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

RONZANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, in persona del direttore generale dr. MARCO

GARIGLIO e del vice direttore generale dr. C.S.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA

CAMPEIS giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 893/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PIERLUIGI RONZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La s.r.l. Proposte Immobiliari impugnò dinanzi alla Corte di appello di Trieste la sentenza del Tribunale di Udine che ne aveva rigettato tanto la domanda di risoluzione, per fatto e colpa della controparte, dei contratti di leasing immobiliare stipulati con la Hypo Alpe Adria Bank, quanto quella volta all’accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta per ingiustificato recesso con riguardo ad un futuro negozio di leasing (che avrebbe dovuto sostituire i due contratti già esistenti) e alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima segnalazione di essa attrice alla centrale rischi della Banca d’Italia.

La corte territoriale rigettò l’impugnazione.

La s.r.l. Proposte Immobiliari ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi di censura.

Resiste l’istituto di credito con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 2043 c.c..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c..

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2735 c.c..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, son del tutto privi di pregio.

La contestata (sotto il profilo tanto precontrattuale che contrattuale) illegittimità della condotta della banca appare, nella specie, del tutto impredicabile, volta che la doglianza è destinata ad infrangersi sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui è stato incontrovertibilmente accertato che, dopo l’incontro dei rispettivi consensi, realizzatosi con riferimento alla costruzione di un complesso immobiliare destinato ad uso diverso da quello abitativo (in relazione al quale era stato, oltretutto, negato il nulla osta da parte del competente Comune), il successivo progetto presentato dalla ricorrente alla controparte risultava completamente diverso, avendo ad oggetto la costruzione di un complesso immobiliare destinato ad uso residenziale – onde la legittimità dell’interruzione delle trattative e del rifiuto, da parte dell’istituto di credito, di finanziare i mutati progetti edificatori.

In particolare, poi, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto delle convenzioni negoziali per le quali è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 ss. c.c.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n.2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi irrintracciabili nella sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati, quali quelli oggi inconferentemente e inammissibilmente ancora rappresentati dinanzi al giudice di legittimità – nella specie, l’inesistenza di “un apprezzabile sacrificio per la controparte”, “l’assenza di oneri economici, poichè gravanti sulla sola ricorrente”, “l’equivalenza sul piano fiscale”.

Nessun pregio, infine, riveste il richiamo alla missiva del marzo 2005, inidonea ex se (essendo rivolta a terzi) ad integrare gli estremi della confessione stragiudiziale (e nemmeno citato nella pronuncia impugnata, che si è limitata a dare rilievo ad inoppugnabili ed univoche circostanze di fatto tutte ritualmente dimostrative dell’assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità nel comportamento della Banca) Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, del tutto scevra da errori logico-giuridici, si sottrae tout court alle composite censure ad essa mosse con i motivi in esame.

Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 2003, art. 53, comma 1 e art. 107 come integrati dalla Delib. CICR 29 marzo 1994 e dalle circolari e provvedimenti della Banca d’Italia.

Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondate.

Esse si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si induce piuttosto ad invocare, sotto le spoglie di una doglianza di mancata ammissione di istanze istruttorie (che nulla ha a che vedere con l’intestazione del motivo), una ipotetica, diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè l’indagine sulle risultanze probatorie – da ammettere o da escludere -, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postulano un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui sotto nessun aspetto nè profilo è consentito alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, controllo istituzionalmente escluso in tema di ammissioni ovvero di non ammissione (sia pur implicitamente motivata quanto alla relativa irrilevanza) di prove.

E’ soltanto al giudice di merito, va ripetuto, che deve ritenersi riservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, un vizio genetico della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai processualmente stabilizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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