Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2331 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19788-2019 proposto da:

B.D., B.R., B.G.,

B.R., nella qualità di eredi di B.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO RAELI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI

ATTIVITA’ SPA, SOGET – SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10833/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.V. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, avverso l’atto di intervento di Equitalia Servizi Riscossione spa spiegato in suo danno nella procedura esecutiva immobiliare promossa dalla società per la Gestione di Attività spa per un credito di Euro 1.769.303,17 portato da cartelle ed avvisi di accertamento per infrazioni al C.d.S., sostenendo la prescrizione di gran parte del credito.

2. Esaurita la fase cautelare il contribuente incardinava, limitatamente al credito di natura tributaria indicato in 36 cartelle, il giudizio di merito davanti alla Commissione Tributaria di Salerno che dichiarava inammissibile il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello rilevando: a) che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate a mezzo del servizio postale; b) che, in considerazione del breve termine prescrizionale di cinque e tre anni, potevano ritenersi estinti per decorso del termine prescrizionale i soli crediti per tasse automobilistiche, tasse sui rifiuti e contributi e non il resto dei tributi erariali che si prescrivevano nel termine ordinario decennale.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione B.R., B.R. B.D. e B.G., eredi di B.V., sulla base di un unico motivo Agenzia delle Entrate – Riscossione, società per la Gestioni di attività spa e So.Ge.t. spa non si sono costituiti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza in quanto sorretta da motivazione apparente nella parte in cui la CTR afferma in maniera del tutto apodittica che le cartelle sono state notificate correttamente in mancanza di documentazione. La motivazione risulterebbe inoltre perplessa ed illogica per essere stata esclusa la prescrizione delle prime otto cartelle e riconosciute prescritte quattro cartelle di pagamento pur non essendo trascorso il termine triennale.

2. Il motivo è fondato.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 / 2017 1461/2018).

2.2 Nella fattispecie i giudici di seconde cure, investiti dell’esame di uno specifico motivo di appello, con il quale ci si doleva della mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento si sono limitati ad affermare la “ritualità delle notifiche delle cartelle tributarie effettuate a mezzo posta direttamente dalla spa Equitalia Sud, così come è dato intendere D.P.R. n. 602 del 1973 ex artt. 26 e 49, nei sensi peraltro divisati da conforme giurisprudenza di legittimità”.

2.3 Non vengono specificate le modalità concrete attraverso le quali le notifiche sarebbero state effettuate nè vengono indicati le fonti di prova sulle quali poggia tale convincimento che non possono essere costituite dalla annotazione della data di notifica sugli estratti ruolo ma vanno individuate in documenti (relate di notifica, avvisi di spedizione e di ricezione) che attestano l’espletamento delle operazioni di notifica. La motivazione non dà, inoltre, conto di come la CTR abbia avuto la possibilità di esaminare e valutare la documentazione relativa alla notifica degli atti esattivi dal momento che nel procedimento di secondo grado l’Agente di Riscossione, a carico del quale incombeva l’onere probatorio, è rimasto contumace ritirando il proprio fascicolo del giudizio di primo grado, come risulta dall’attestazione prodotta dal ricorrente, prima dell’inizio del processo di appello.

2.4 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a riconoscere la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento.

2.5 Oltretutto la motivazione della sentenza desta non poche perplessità laddove la CTR, ha in modo del tutto illogico ed incoerente omesso di riconoscere la prescrizione decennale dei crediti tributari portati nelle cartelle indicate ai nr 1-8 del ricorso sulla scorta del termine trascorso tra le ritenute notificazioni degli atti alle date indicate negli estratti di ruolo e il primo l’atto interruttivo costituito dell’atto di intervento nella procedura esecutiva.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA