Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2331 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Pescheria Fioretta di Archetti Franz e C. s.n.c. in liquidazione;

– intimata –

avverso la decisione n. 31/66/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 19 febbraio 2007, depositata il 26

marzo 2007, R.G. 4813/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 21 luglio e’ stata depositata relazione che qui

si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate di Montichiari in relazione alla cessione dell’azienda (della s.n.c. Pescheria Fioretta) con il quale il valore dell’avviamento era stato elevato da 20.000,00 a 92.000,00 Euro. La societa’ contribuente rilevava che a seguito di contrasti fra i soci l’azienda era rimasta ferma un anno ed era stata posta in liquidazione, il valore dichiarato era stato desunto dalla stima effettuata da una associazione di categoria che lo aveva indicato come compreso tra i 20.000,00 e i 25.000,00 Euro;

2. La C.T.P. di Brescia accoglieva il ricorso e la C.T.R. accoglieva solo parzialmente l’appello dell’Amministrazione finanziaria elevando il valore a 25.000,00 Euro;

3. Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo il difetto di motivazione.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

Che:

1. il ricorso propone sostanzialmente una richiesta di rivalutazione nel merito della controversia basata sulla contestazione del valore probatorio della perizia di parte, sull’irrilevanza dei dissidi tra i soci e della inattivita’ dell’azienda nell’anno precedente la vendita e sul richiamo di altri elementi assunti come presenti nell’atto di appello ma non riportati nel ricorso;

2. la motivazione della sentenza della C.T.R., seppure estremamente sintetica, chiarisce che, all’esito della valutazione dei fatti portati alla sua attenzione, ha ritenuto attendibile il valore della stima eseguita dall’associazione di categoria e prudenzialmente ha adottato il valore massimo di tale stima. A fronte di questa motivazione non vi e’ nel ricorso l’indicazione chiara e autosufficiente degli elementi di valutazione che la C.T.R. ha trascurato e per quanto riguarda i dissidi tra i soci che hanno portato al fermo dell’attivita’ nell’anno precedente la vendita non ci si puo’ limitare ad asserire che tali elementi sono irrilevanti dato che costituisce un dato di comune esperienza che un periodo prolungato di inattivita’ commerciale comporta almeno potenzialmente un rischio di sviamento della clientela;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

tale relazione non viene condivisa dal collegio in quanto la motivazione della decisione della C.T.R. risulta in ogni caso insufficiente e logicamente incongrua. Essa in primo luogo non spiega le ragioni per le quali ha preso in considerazione, ritenendoli come gli unici rilevanti, gli argomenti portati dalla contribuente a sostegno della impugnazione (dissidi fra i soci, inattivita’ dell’azienda ceduta). In secondo luogo tale motivazione crea un nesso apodittico e pertanto arbitrario tra la rilevanza attribuita ai predetti argomenti e la stima effettuata dalla perizia di parte della societa’ contribuente che viene ritenuta recepibile nella sua valutazione massima (la consulenza di parte aveva infatti indicato il valore della cessione come ricompreso fra i 20.000,00 e i 25.000,00 Euro) senza alcuna spiegazione che giustifichi una scelta che si presenta come meramente discrezionale;

per le predette ragioni il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Lombardia che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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