Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2331 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20744/2006 proposto da:

INA VITA S.P.A. (OMISSIS) (di seguito per brevità INA VITA) in

persona dell’Avvocato MANDO’ Matteo, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R. (OMISSIS), T.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato COLASANTI Gianna, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUARNIERI CORRADO,

BONARDO FRANCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 20745-2006 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (di seguito per brevità ASSICURAZIONI

GENERALI) in persona degli avvocati FUGGITTI MAURIZIO e MANDO’

MATTEO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA VITA S.P.A., T.S., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 806/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 22/4/2005, depositata il 18/05/2005,

R.G.N. 1683/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega dell’Avvocato MICHELE

ROMA;

udito l’Avvocato GIANNA COLASANTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione e il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 29 novembre 2001 T.S. e B. R. convenivano dinanzi al Tribunale di Torino la INA SPA, poi INA VITA spa, e ne chiedevano la condanna al pagamento delle somme assicurate nella polizza in seguito al decesso di T.G. avvenuto il (OMISSIS), somme da dividersi in parti eguali tra gli attori.

Il giudizio era interrotto per la incorporazione della soc. INA nelle Assicurazioni Generali ramo INA VITA spa, era quindi riassunto dalle attrici anche nei confronti della soc. incorporante. Si costituivano le assicurazioni Ina Vita e Assicurazioni, contestando la prima la operatività della polizza e la seconda la legittimazione passiva e nel merito il fondamento delle pretese.

2. Il Tribunale di Torino con sentenza del 14 gennaio 2004 rigettava le domande delle attrici e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

3. Contro la decisione proponevano appello T. e B. nei confronti delle assicurazioni e chiedevano la riforma della decisione con accoglimento delle domande; resistevano le assicurazioni e chiedevano il rigetto del gravame con la vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.

4. La Corte di appello di Torino con sentenza del 18 maggio 2005, in riforma della sentenza del tribunale condannava in solido Ina Vita spa e Assicurazioni Generali spa a pagare a T.S. ed a B.R. la somma di Euro 31,336,94 per ciascuna parte, oltre interessi di legge dal 1 maggio 2001; condannava le società appellate in solido a rimborsare alla T. ed alla B. le spese dei due gradi del giudizio – vedi amplius in dispositivo.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso:

a. INA vita, affidato a tre motivi – ric. 20744-06, cui resistono con controricorso T. e B.;

b. Assicurazioni generali spa – ric. 20745-06, affidato a quattro motivi, cui resistono le controparti con controricorso. Le assicurazioni hanno prodotto memorie.

I ricorsi sono stati previamenti riuniti per ragioni di connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi riuniti non meritano accoglimento e svolgendo censure sostanzialmente eguali, con la aggiunta da parte delle Assicurazioni generali di un motivo in relazione al difetto di solidarietà.

Per chiarezza espositiva si darà conto dapprima, con sintesi descrittiva, dei motivi di ricorso comuni, evidenziando a parte il motivo proprio delle Assicurazioni Generali, e quindi si esporranno le ragioni della confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DESCRITTIVA DEI MOTIVI DEL RICORSO. 6.A.1. MOTIVI PER INA VITA SPA. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., e segg., artt. 1321, 1326, 1882 e 1920 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si aggiunge il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo. La tesi è che non è giuridicamente possibile, neppure invocando la autonomia negoziale privata, la sostituzione del soggetto assicurato nel contratto di assicurazione per la vita. Si assume che tale modifica determina un mutamento vero e proprio dello oggetto del contratto con la inserzione di un rischio nuovo e diverso. La Corte di appello avrebbe violato l’art. 1230 c.c., comma 2, ricollegando alle dichiarazioni non univoche delle parti un effetto novativo. Si aggiunge come argomento aggiuntivo il vizio della motivazione – a ff.

12 del ricorso – in quanto la Corte avrebbe dovuto cogliere che la traslazione del contratto avrebbe reso palese la incoerenza della operazione realizzata rispetto a quella che è la normale prassi negoziale assicurativa, e che saremmo a fronte di un contratto invalido non solo per la assenza di volontà negoziale, ma anche per la omessa valutazione del rischio da parte della compagnia.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando sulla interpretazione del contratto e vizio della motivazione su punto decisivo, che attiene sempre alla interpretazione che avrebbe dovuto delimitare la comune intenzione solo con riguardo alla sostituzione del soggetto contraente e non del soggetto assicurato, per la ragione che in tal caso veniva a variare il rischio, – ff. 13 a 18 del ricorso.

Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione delle norme di cui all’art. 1362 c.c., e segg., ed il vizio della motivazione in relazione alla quantificazione delle somme dovute sul rilievo che la Corte di appello, facendo riferimento alla Clausola A delle condizioni generali della polizza, afferma il criterio secondo cui i capitali aggiuntivi devono seguire lo stesso incremento del capitale assicurato. La tesi è che i capitali aggiuntivi sono stati determinati in misura fissa e non variabile ed in aumento.

6.B. SINTESI DESCRITTIVA DEI MOTIVI DEL RICORSO ASSICURAZIONI GENERALI. NEL PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione dell’art. 2560 c.c., comma 1, sul rilievo che le Assicurazioni generali difettavano della legittimazione passiva in entrambi i gradi del giudizio essendo estranee al rapporto controverso in quanto ceduto ad Ina Vita ad Ina spa. Si chiede pertanto la estromissione dal giudizio. Tale motivo è autonomo rispetto agli altri.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce un motivo di censura corrispondente al primo motivo del ricorso Ina Vita spa con le medesime censure per error in iudicando e vizio della motivazione sulle vicende contrattuali, sostenendosi la tesi che la Corte di appello in assenza di una proposta e di una accettazione di egual contenuto ha ritenuto erroneamente la conclusione di un nuovo contratto – come si legge a ff. 14 del ricorso.

Nel TERZO motivo si deduce una censura corrispondente al secondo motivo del Ricorso Ina Vita, con conseguente lettura restrittiva delle modifiche contrattuali, in relazione alla sostituzione del soggetto contraente e non anche di quello assicurato. Peraltro non sono riprodotti i contratti nè le modifiche.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce una censura corrispondente al terzo motivo del Ricorso Ina Vita in relazione ad errata applicazione dei criteri per la quantificazione delle prestazioni dovute.

7. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Seguendo un ordine logico si esaminerà per primo il motivo relativo alla legittimazione passiva delle Assicurazioni generali ed a seguire gli altri, tenendo conto della peculiare somiglianza argomentativi.

7.a. CONFUTAZIONE DEL PRIMO MOTIVO del ricorso Assicurazioni Generali, che deducono il difetto di legittimazione passiva per essere del tutto estranee al rapporto controverso. Il motivo viene formulato come error in iudicando per violazione dello art. 2560 c.c., n. 1.

IL MOTIVO è infondato, posto che non censura la ratio decidendi chiaramente espressa dalla Corte di appello a ff. 15 della motivazione secondo cui la alienante Ina doveva rispondere del debito relativo alla polizza assicurativa in questione ai sensi dell’art. 2560 c.c., comma 1, in assenza di consenso da parte dei creditori alla sua liberazione. Aggiunge la Corte di appello che ai sensi dello art. 2054 bis cod. civ., dei debiti INA deve ora rispondere la Assicurazioni generali. Il motivo risulta così privo di decisività non avendo impugnato la intera ratio decidendi che tiene conto della seconda norma sostanziale sugli effetti della fusione per incorporazione, prima della riforma testuale introdotta dal legislatore con la aggiunta di un ultimo comma di natura interpretativa novativa – vedi sul punto Cass. SS UU 14 settembre 2010 n. 19509.

Il motivo di censura risulta pertanto incompleto in relazione alla ratio decidendi espressa dalla Corte di appello ed è inoltre, come error in iudicando, privo di autosufficienza poichè non riproduce atti e documenti relativi agli effetti della fusione, che si intendono delimitare. Resta dunque ferma la statuizione della Corte di appello in punto di legittimazione passiva della società Assicurazioni generali.

7.b. Confutazione dei MOTIVI DI CENSURA CORRISPONDENTI TRA LE PARTI RICORRENTI. ESAME CONGIUNTO DEL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO INA VITA, e del corrispondente secondo motivo del ricorso ASSICURAZIONI GENERALI. Il motivo, prospettato come error in iudicando, è privo di autosufficienza, non riproducendo i documenti relativi alle vicende negoziali che sono state interpretate dalla Corte di appello, con motivazione analitica, iuxta probata et alligata. Per completezza si aggiunge che la ratio decidendi espressa a ff. 10 della parte motiva, risulta fondata in punto di diritto, sul rilievo che la assicurazione, parte contrattualmente forte, ben poteva derogare alla normale prassi assicurativa acconsentendo alla sostituzione del soggetto assicurato e quindi modificando il rapporto in essere ed il relativo rischio. Modifiche consensuali risultanti per fatti concludenti, come considerato dalla Corte nel punto citato.

I motivi sono dunque inammissibili in relazione alla mancanza di autosufficienza ed infondati ove si possa superare tale preclusione.

7.c. ESAME CONGIUNTO DEL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO INA VITA e del corrispondente terzo motivo del ricorso Assicurazioni generali.

Le censure sono infondate in relazione alla interpretazione data dalla Corte di appello interpretando la comune intenzione che è stata appunto quella di modificare un contratto valido con la sostituzione del soggetto assicurato, senza che tale patto possa costituire una ragione di nullità o di invalidità contrattuale.

7.d. ESAME CONGIUNTO DEL TERZO MOTIVO DEL RICORSO INA VITA e del corrispondente quarto motivo del ricorso Assicurazioni generali.

LE censure esposte nei motivo sono manifestamente infondate e non colgono la chiara ratio decidendi espressa a ff. 14 e 15 della parte motiva, che pone in evidenza i criteri di corresponsione del capitale aggiuntivo, da raddoppiare nel caso di decesso avvenuto, come nel caso di specie, in conseguenza di incidente stradale. Correttamente la Corte considera la Clausola A delle condizioni generali, che riproduce in esteso, ed interpreta secondo la chiara lettera.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. Per le ragioni sopradette i ricorsi riuniti devono essere rigettati con la condanna in solido delle due assicurazioni alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione ai resistenti T.S. e B.R., nella misura indicata in dispositivo con riguardo a ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

RIUNISCE i ricorsi e li rigetta e condanna INA VITA spa e Assicurazioni Generali in solido a rifondere a T.S. ed a B.R., per ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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