Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23309 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3087/2016 proposto da:

R.F., G.F., elettivamente domiciliati in Roma,

Via XX Settembre 98/E, presso lo studio dell’avvocato Michele Di

Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Sabrina Cherchi;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via S.

Erasmo, 19, presso lo studio dell’avvocato Diletta Bocchini, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4624/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 28/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda di pagamento della provvigione per l’attività di mediazione svolta da B.A. nei confronti di C.M. nella compravendita immobiliare con G.F. e R.F.;

– avverso il decreto ingiunivo ottenuto dalla B. la C. proponeva opposizione e deduceva che l’incarico di mediazione era scaduto prima che la parte venditrice accettasse la proposta di acquisto; inoltre l’opponente deduceva l’infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata in ragione della mancata stipula del preliminare per responsabilità dei venditori, i quali avevano sia omesso di consegnare la documentazione necessaria per la redazione del contratto di compravendita sia avevano taciuto l’esistenza della domanda di sanatoria proposta rispetto al bene promesso in vendita in quanto irregolare dal punto di vista urbanistico;

– l’opponente aggiungeva, inoltre, che la stipula del contratto definitivo non era avvenuta a causa del recesso unilaterale dal contratto da parte dei promittenti venditori e li citava direttamente in giudizio al fine di sentirne accertare l’inadempimento e la condanna al risarcimento del relativo danno;

– si costituivano nel giudizio di opposizione sia l’opposta B. che i terzi chiamati G. e R.; questi ultimi contestavano la fondatezza della domanda svolta nei loro confronti deducendo che la mancata stipula del preliminare era imputabile alla condotta della C. la quale aveva chiesto di indicare, nel contratto preliminare di compravendita, un corrispettivo per la vendita e un importo per la caparra già versata difformi e maggiori rispetto a quanto concordato nella proposta di acquisto accettata in data 7 febbraio 2004;

– all’esito dell’istruttoria, il giudice di prime cure rigettava l’opposizione confermando la condanna dell’opponente al pagamento della provvigione spettante alla mediatrice B.; il tribunale rigettava inoltre le domande formulate dalla opponente nei confronti dei promittenti venditori sulla scorta della considerazione che le irregolarità urbanistiche non costituivano legittimo impedimento alla stipula di un contratto ad effetti obbligatori, tanto più a fronte della ritenuta sussistenza della richiesta della C. circa l’indicazione di un maggior prezzo rispetto a quello effettivamente concordato;

– l’opponente C. proponeva gravame avanti alla Corte d’appello di Roma, la quale confermava il diritto della mediatrice a percepire le provvigioni;

– la corte territoriale riteneva, invece, di riformare la sentenza di primo grado in relazione alla domanda proposta nei confronti dei promittenti venditori, ravvisando la pretestuosità del loro recesso dalle trattative in quanto, una volta rifiutata da parte di quest’ultimi la proposta della promissaria acquirente di indicare un prezzo maggiore di compravendita, era stata accertata attraverso le deposizioni testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria, la volontà delle parti di proseguire le trattative;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso tempestivamente notificato da parte dei promittenti venditori ed è affidato a due motivi, cui resiste con tempestivo controricorso la C.; non ha svolto attività difensiva l’intimata B.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo concerne l’omesso esame da parte del giudice d’appello del fatto decisivo costituito dalla persistenza al momento del recesso dei promittenti venditori del contrasto con la promissaria acquirente in ordine alla richiesta di indicare nel contratto preliminare un prezzo di acquisto/vendita ed un importo della caparra già versata maggiori al fine di poter richiedere un mutuo di importo più consistente;

– la censura è inammissibile;

– la corte territoriale ha esaminato le ragioni del recesso dei ricorrenti, allegato per escludere la fondatezza della domanda di accertamento del loro inadempimento all’obbligazione di stipulare il preliminare e di risarcimento dei conseguenti danni proposta dalla C.;

– in tale contesto ha valutato le risultanze processuali ed argomentato sulla scorta della deposizione del notaio L., la conclusione che il recesso era pretestuoso perchè nonostante il disaccordo delle parti sulla richeista della C. in ordine all’indicazione del prezzo, le parti avevano comuqnue deciso di proseguire nella conclusione del contratto (cfr. pag. 8 della sentenza);

– ciò posto, la censura non attinge la correttezza del ragionamento posto a fondamento del convincimento della corte territoriale denunciando uno specifico vizio ma invoca una diversa lettura delle risultanze probatorie e ciò è inammissibile attesa la natura del giudizio di cassazione;

– si tratta infatti, come pure eccepito dalla controricorrente, di un giudizio a critica vincolata, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; non è quindi consentito alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. Cass. 25332/2014; id. 6519/2019);

– il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale fondato la decisione su un fatto costitutivo in realtà non provato tale dovendosi intendere la rinuncia della promissaria acquirente ad indicare nel preliminare un prezzo maggiore;

– la censura è inammissibile;

– a prescindere dalla ambigua formulazione del motivo che richiama al contempo la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. e quindi la ripartizione dell’onere della prova e la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (ed effettivamente sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5) la censura attinge la motivazione della sentenza d’appello al di fuori dei tassativi casi consentiti al giudice di legittimità che, come sopra già visto, non può essere investito del riesame dei fatti come deddotti dalle parti ed accertati dal giudice del merito;

– l’inammissibilità di entrambe le censure determina l’inammissibilità del ricorso;

– atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente C.M. che liquida in Euro 2000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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