Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23309 del 23/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 23/08/2021), n.23309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35538-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANA

MURINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 828/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

l’08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 828/2018 aveva riconosciuto, con riguardo a S.R., l’invalidità civile del 47% dalla data della domanda amministrativa a fronte della originaria domanda proposta relativa alla invalidità civile e status di handicap; aveva poi compensato per metà le spese di lite e posto la residua parte a carico dell’Inps, liquidandola in E. 2.099,00.

Avverso tale ultima statuizione relativa alle spese proponeva ricorso l’Inps affidandolo a due motivi cui resisteva con controricorso S.R. con controricorso anche contenente un motivo di ricorso incidentale.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il tribunale posto le spese a carico dell’Inps pur non essendo stato riconosciuto il requisito sanitario relativo a prestazione di competenza dell’istituto.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 101-102 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, del D.L. n. 203 del 1995, art. 10, della L. n. 104 del 1992, art. 2, comma 3, per non aver, il tribunale, chiamato in giudizio gli enti competenti per erogare le prestazioni richieste (ASL, Provincia…) e per le quali era stato chiesto l’ATPO.

3) Con ricorso incidentale il controricorrente deduceva la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt., 91 e 92 c.p.c., per la compensazione (parziale) delle spese.

Il tema sotteso alle censure è finalizzato alla individuazione, per i procedimenti proposti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., in cui siano plurime le prestazioni richiamate, del soggetto processuale legittimato passivo rispetto alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Tale questione è stata oggetto di ordinanza interlocutoria, assunta all’udienza del 10 marzo 2021, di rinvio alla Sezione ordinaria per una specifica riflessione sul punto.

Si rinvia, pertanto, anche questa causa alla Sezione Quarta per una conseguente decisione.

P.Q.M.

Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa udienza, come da ordinanza.

Così deciso in Roma, alla adunanza, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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