Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23308 del 23/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 23/08/2021), n.23308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23745-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

VALENTE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

E.B.H.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1266/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1266/2018 aveva riconosciuto, con riguardo a E.B.H., l’invalidità civile del 67% dalla data della domanda amministrativa (per le prestazioni di esenzione da partecipazione spesa sanitaria-ticket e diritto alla tessera di libera circolazione) ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali, liquidandola in Euro 5.800,00.

Avverso tale ultima statuizione relativa alle spese proponeva ricorso l’Inps affidandolo a tre motivi. E.B.H. rimaneva intimato. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il tribunale, posto le spese a carico dell’Inps pur non essendo stato riconosciuto il requisito sanitario relativo a prestazione di competenza dell’istituto.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 101-102 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, del D.L n. 203 del 1995, art. 10, della L. n. 104 del 1992, art. 2, comma 3, per non aver, il tribunale, chiamato in giudizio gli enti competenti per erogare le prestazioni richieste (ASL, Provincia..) e per le quali era stato chiesto l’ATPO.

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, per aver, il tribunale, condannato l’Inps a pagare le spese secondo un calcolo non corretto (ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5).

Il tema sotteso alle censure è finalizzato alla individuazione, per i procedimenti proposti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., in cui siano plurime le prestazioni richiamate, del soggetto processuale legittimato passivo rispetto alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Tale questione è stata oggetto di ordinanza interlocutoria, assunta all’udienza del 10 marzo 2021, di rinvio alla Sezione ordinaria per una specifica riflessione sul punto.

Si rinvia, pertanto, anche questa causa alla. Sezione Quarta per una conseguente decisione.

P.Q.M.

Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.

Così deciso in Roma, alla adunanza, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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