Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23308 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18876/2015 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO BRUGLIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo

studio dell’avvocato PIERGIORGIO DE LUCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA MICHETTI;

– controricorrente –

e contro

RISTREDIL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 177/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/05/2015 R.G.N. 618/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 15 maggio 2015, la Corte d’appello di Ancona rigettava la domanda di C.K., creditore di importi a titolo retributivo contenuti in titoli esecutivi (Decreto Ingiuntivo n. 222 del 2010 e sentenza n. 245/11 del Tribunale di Fermo) nei confronti della sua datrice di lavoro Ristredil s.r.l., appaltatrice di lavori dal Condominio (OMISSIS), di accertamento dell’obbligo del terzo condominio committente, per difetto di prova dell’esistenza di un credito della prima società nei suoi confronti: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accertato un debito del condominio nei confronti dell’appaltatrice pari a Euro 55.591,17;

2. avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva il Condominio con controricorso; non svolgeva difese Ristredil s.r.l. intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale la ritenuta insussistenza di una ricognizione di debito da parte del condominio committente (sulla base: a. del condizionamento al completamento dei lavori della Delib. Assembleare 20 luglio 2009, di approvazione all’unanimità della proposta di versamento a Ristredil s.r.l. della somma complessiva “omnia” di Euro 330.000,00 a titolo di spesa massima per l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione; b. della non corrispondenza del bilancio contenente il fatturato di Euro 315.000,00 al documento approvato dall’assemblea di maggio 2010), senza valorizzazione, quale elemento di prova, della mancata produzione del bilancio condominiale, anzi con assunzione di estinzione del debito dalle risultanze dell’estratto del conto postale di affluenza dei pagamenti a Ristredil s.r.l.; in difetto poi di debita valutazione probatoria del verbale di assemblea 20 luglio 2009 e dei suoi allegati (tra gli altri in particolare, il documento allegato sub 2 al ricorso per accertamento di obbligo del terzo: rendiconto per le opere di ristrutturazione dell’edificio e preventivo di gestione globale dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 di Euro 381.280,42, ripartizione di preventivo, prospetto di costi per ogni intervento), nè del travagliato e malizioso percorso delle delibere condominiali prodotte, con omissione di ogni “valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della parte”, integrante appunto il vizio di motivazione denunciato (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2917,2967 c.c., art. 115 c.p.c., per estinzione del credito di Ristredil s.r.l. nei confronti del condominio eventualmente successiva al suo pignoramento e pertanto ininfluente, nonchè per documentazione del suddetto credito pignorato e mancanza di una complessiva valutazione del quadro probatorio (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono inammissibili;

2.1. a parte un evidente difetto di specificità del primo motivo, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per omessa trascrizione dei documenti citati a fondamento della pretesa del lavoratore (Cass. 3 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), non è configurabile il vizio motivo denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il sindacato di legittimits sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi (che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza) di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

2.2. ricorre poi una violazione dell’obbligo di motivazione anche qualora essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (in quanto afflitta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile), realizzandosi in tal caso una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): nel caso di specie insussistente, per avere la Corte territoriale offerto adeguata argomentazione dell’assunto decisionale (ai p.p. 4 e 5 a pgg. da 4 a 6 della sentenza);

2.3. sicchè, il mezzo si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto del giudice di merito, con una sottesa sollecitazione alla rivisitazione del merito, indeferibile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto più in considerazione del ristretto ambito devolutivo individuato dal già citato novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.4. ciò vale anche per la censura di error in iudicando soltanto formalmente rubricata, per la palese insussistenza delle violazioni di legge denunciate, da dedurre, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche specifiche argomentazioni, motivatamente intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 15 gennaio 2015, n. 635);

2.5. la denuncia si pone infatti, non già nella prospettiva appropriata di confutazione in diritto, ma di contestazione in fatto: ed è noto che il vizio di violazione di legge sia integrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e ne implichi necessariamente un problema interpretativo; e che, al contrario, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa sia esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisca alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155): per le ragioni dette insussistente;

3. dalle superiori argomentazioni discende l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del condominio controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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