Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23308 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4352/2015 proposto da:
AQUA FANS SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 22, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO POLIANDRI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
CIRILLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.A., C.G., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL,
CA.FR.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2257/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
27/09/2013, depositata il 19/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 4352/15 proposto da (OMISSIS) Srl + 1 nei confronti di Z.A. + 3 il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato il fallimento della La (OMISSIS) Srl, sollevava opposizione avverso la dichiarazione del suo fallimento ad opera del tribunale di Reggio Emilia eccependone l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Paola nonchè lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio secondo quanto disposto dalla L. Fall., art. 15, in quanto la notifica dell’istanza di fallimento era avvenuta per compiuta giacenza presso l’indirizzo corrispondente a quello della precedente sede, nonchè ulteriormente l’insussistenza dello stato di insolvenza.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto l’opposizione.
La società ha proposto appello contro la sentenza di prime cure chiedendo l’accoglimento delle domande formulate nel giudizio di opposizione.
La Corte ha rigettato l’appello adducendo che la notifica dell’istanza di fallimento era stata ritualmente effettuata presso la sede della società anteriore al trasferimento preordinato a radicare altrove la competenza territoriale.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la (OMISSIS) Srl sostenendo la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento sulla base di due motivi.
In particolare con il primo motivo di ricorso la società lamenta che la Corte d’Appello ed ancor prima il Tribunale avrebbero mal interpretato il disposto dell’art. 145 c.p.c., che stabilisce ove va eseguita la notificazione alla persona giuridica nel caso in cui la notifica presso la sede sociale non ha avuto esito positivo.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta altresì che la Corte d’Appello non abbia tenuto correttamente conto del presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento avendone accertato solo presuntivamente lo stato di insolvenza.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha dato atto che il trasferimento della sede era stato registrato presso il registro delle imprese solo dopo la notifica delle istanze di fallimento. Ciò comporta che queste ultime sono state correttamente notificate presso la sede risultante dal registro (Cass. 11732/06).
La corte ha dato altresì atto della avvenuta corretta notifica per intervenuta giacenza e pertanto non incombeva alcun obbligo di notifica all’amministratore.
Infondato è anche il secondo motivo posto che la Corte d’appello ha accertato l’esistenza di titoli giudiziali per crediti risalenti rimasti insoluti nonostante la notifica di atti di precetto un accesso infruttuoso dell’Ufficiale giudizio.
Tutti tale elementi costituiscono sintomi della incapacità della società ricorrente a far fronte alle proprie obbligazioni, come correttamente osservato dalla Corte d’appello.
Ricorrono i requisiti di cui all’art 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 20.04.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato:
che non è stata depositata memoria;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016