Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23308 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 09/11/2011), n.23308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.C., R.F., C.A.C.,

R.G., RU.CH., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3.7.2006 emessa dalla CTR della Emilia Romagna in fase di rinvio ex art. 392 c.p.c. e segg. e notificata in data il 25.7.2006 veniva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Parma della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Parma n. 46/6/1999 che aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del Registri di Parma con il quale era stato rettificato, ai fini INVIM, il valore finale dell’immobile indicato dai contribuenti nell’atto di vendita in data 15.10.2003, con determinazione in L. 46.603.500 della maggiore imposta dovuta.

I Giudici territoriali ritenevano inapplicabile ai fini della liquidazione dell’INVIM il criterio automatico previsto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154, correttamente utilizzato ai fini della liquidazione della imposta di registro, atteso che la rendita catastale determinata dall’UTE con riferimento alla data di vendita (15.10.1993) non coincideva con il valore venale del bene alla data del 31.12.1992 (ultimo giorno di efficacia della L. n. 643 del 1972 abrogata a far data dall’1.1.1993) da assumere a base della liquidazione INVIM e comunque non risultando congruo l’incremento di valore attribuito con il predetto criterio, atteso il breve periodo intercorso tra la data di acquisto per successione mortis causa (26.6.1992) e quella di rivendita del bene.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate ed il Ministero della Economia e delle Finanze, con atto notificato in data 9.11.2006 deducendo un unico mezzo articolato in plurime censure.

Non hanno resistito gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR della Emilia Romagna, introdotto con ricorso depositato il 5.9.2005 dall’Ufficio di Parma della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2. Sostiene la parte ricorrente che i Giudici territoriali sarebbero incorsi nella violazione di norme di diritto sostanziale (D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 31; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17; D.L. n. 70 del 1988, art. 12 conv. in L. n. 154 del 1988) ed in nullità di ordine processuale per violazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione).

La ricorrente ha richiamato il precedente n. 4718/2003 di questa Corte evidenziando che ove il contribuente abbia volontariamente richiesto l’attribuzione della rendita all’immobile – che ne era privo – ai fini della liquidazione della imposta di registro con il criterio automatico della applicazione del coefficiente calcolato sulla rendita catastale, l’Amministrazione finanziaria si limita a recepire il valore determinato dall’UTE senza compiere alcuna rettifica, sicchè il valore dell’immobile rimane incontestabile tanto per il contribuente – che ha accettato preventivamente la determinazione dell’UTE – che per l’ente impositore, tanto ai fini della imposta di registro che dell’INVIM, dovendo applicarsi ai fini del calcolo del valore finale i parametri di estimo catastale vigenti alla data del 31.12.1992 (data ultima di efficacia del D.P.R. n. 643 del 1972 come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17).

Inoltre la sentenza impugnata si presentava affetta dal vizio di ultrapetizione in quanto i contribuenti avevano dedotto la inutilizzabilità del criterio automatico fondato sul valore catastale, mentre non avevano eccepito la applicazione di una rendita catastale riferita a momenti successivi al 31.12.1992.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

3.1 La sentenza di appello è fondata su due “rationes decidendi”:

– premesso in fatto che la determinazione della rendita catastale è stata eseguita dall’UTE “con riferimento” alla data di vendita dell’immobile (15.10.1993) la CTR ha ritenuto che a) la rendita catastale attribuita all’immobile alla data della compravendita (15.10.1993) non poteva “essere presa a base per la determinazione dell’incremento di valore che avrebbero subito gli immobili fra la data di acquisizione ….(26.61992) ed il 31.12.1992, ultimo giorno di validità della L. n. 643 del 1972…”, in quanto “nessuna norma stabilisce la retroattività del valore delle rendite attribuite”;

b) non è ragionevole ritenere che nell’arco di tempo intercorso tra l’acquisto e la compravendita si sia determinato un incremento della entità determinata dall’Amministrazione, tenuto conto che la rendita attribuita dall’UTE “è riferita ad un periodo successivo di oltre un anno”.

3.2 Orbene il secondo motivo di ricorso -il cui esame riveste carattere di priorità logica- è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Premesso che la rilevabilità delle nullità in ogni stato e grado del processo – con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso – resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della “potestas judicandi” a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla “potestas” in base a considerazioni di ordine sistematico, come il mancato rilievo del giudicato, l’improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l’inammissibilità e improcedibilità dell’appello, la carenza di “legitimatio ad causam” – ovvero l’accertamento della mancanza del rapporto processuale – nelle ipotesi della carenza di “legitimatio ad processum” o del difetto, non sanato, del contraddittorio (cfr. Corte cass. sez. lav. 25.5.2008 12746), esula da tale ambito, rimanendo assoggettato al principio di conversione delle nullità in motivi di gravame (che onera la parte ala proposizione di specifico motivo di impugnazione) il vizio di nullità della sentenza consistente nell’eccesso di pronuncia – sotto il profilo della ultra od extrapetizione – sussumibile nel paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. Pertanto “Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest’ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio” (cfr. Corte cass. 3^ sez. 7.5.2009 n. 10516).

Tanto premesso la ricorrente ha denunciato il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di merito, senza tuttavia specificare in che momento del giudizio di merito tale vizio sia insorto: omettendo di trascrivere il contenuto del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti o delle eventuali memorie integrative presentate nel corso del giudizio di primo grado, nonchè astenendosi dall’indicare se tale vizio abbia costituto specifico motivo di gravame da parte dell’Ufficio, qualora la violazione dell’art. 112 c.p.c. fosse da ascriversi alla pronuncia del Giudice di primo grado; omettendo di trascrivere il contenuto del ricorso per riassunzione nella ipotesi in cui i contribuenti avessero inteso “ridurre” il “thema decidendum” avanti il Giudice di appello in fase di rinvio.

Tali omissioni determinano la impossibilità per la Corte di procedere alla pregiudiziale verifica di ammissibilità del motivo, rimanendo subordinato a tale adempimento l’esercizio del potere di accesso all’esame degli atti processuali del merito riservato alla Corte in dipendenza del vizio di legittimità denunciato.

Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile non assolvendo ai requisiti di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c. alla stregua dei seguenti principi di diritto – cui il Collegio intende dare seguito – secondo cui se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. 5^ sez. 23.1.2004 n. 1170;

id. 2^ sez. 26.4.2005 n. 8575) ed a controllare la decisività dei vizi dedotti, atteso che l’astensione per il giudice dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, che non ha finalità sanzionatorie, trova fondamento nell’esigenza di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo (cfr. Corte cass. Sez. lav. 23.3.2005 n. 6225). Particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, l’onere di specificazione presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica (cfr. Corte cass. 3^ sez. 4.3.2005 n. 4741), venendo ad essere soddisfatta tale esigenza non soltanto con la individuazione dei singoli atti processuali ma con la trascrizione del loro integrale contenuto od almeno nella parte che costituisce oggetto di doglianza (cfr. Corte cass. Sez. lav. 7.3.2006 n. 4840;

id. 3^ sez. 23.3.2010 n. 6937).

3.3 Venendo quindi all’esame del primo motivo di ricorso con il quale viene censurata la “ratio decidendi” della sentenza di appello, sopra individuata sub lett. a), per violazione delle norme sostanziali indicate in rubrica, rileva il Collegio che la ricorrente introducendo la questione in diritto da sottoporre alla Corte – compendiata nel quesito formulato in calce al motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – tende piuttosto a contestare (equivocando) la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di merito, sostenendo che questi avrebbe disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione delle norme di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 31 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17 affermando che, nel caso di richiesta da parte dei contribuenti di avvalersi del criterio D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 in relazione ad atto di trasferimento della proprietà intervenuto in data successiva a quella di cessazione di efficacia del D.P.R. n. 642 del 1972, il valore finale dell’immobile, ai fini INVIM, debba essere determinato in relazione al valore venale del bene anzichè al valore liquidato in base alla rendita catastale “purchè riferita al 31.12.1992 e non ad un momento successivo”.

Orbene la sentenza emessa dalla Commissione tributaria della Emilia Romagna non afferma affatto quanto la ricorrente asserisce, posto che come emerge in modo inequivoco dalla lettura della motivazione, il rigetto dell’appello dell’Ufficio trova fondamento nel presupposto di fatto -il cui accertamento è incensurabile in Cassazione trattandosi di “quaestio facti”- che la rendita è stata attribuita dall’UTE con riferimento alla data della compravendita (15.10.1993) anzichè, come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17 -secondo la interpretazione che di tale norma ha fornito questa Corte 5^ sez. 28.3.2003 n. 4718; id. 5^ sez. 20.10.2006 n. 22575, ma con riferimento a fattispecie diversa concernente immobili acquistati anteriormente al 31,12.1989 e ricadenti nella disciplina di cui al D.L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1 conv. con mod. in L. n. 363 del 1991-, con riferimento alla data del 31.12.1992 di soppressione del tributo (disponendo espressamente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17 l’ultrattività della imposta – nel caso in cui il presupposto si sia verificato, come nel caso di specie, nel periodo 1 gennaio 1993 – 1 gennaio 2003-, “limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992” e non all’intero incremento di valore realizzato fino alla data di stipula dell’atto di alienazione).

La censura formulata dalla ricorrente, fondandosi su un presupposto in fatto indimostrato e comunque difforme da quello accertato dal Giudice di appello, risulta pertanto infondata.

4. In conseguenza il ricorso proposto dalla Agenzia della Entrate deve essere rigettato. Non occorre disporre in ordine al riparto delle spese di lite in assenza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate. Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA