Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23307 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17418/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CARAVETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA POLLICORO;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANTURCO 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 580/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 18 maggio 2015, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto revocava il decreto con il quale il Tribunale di Taranto aveva ingiunto a .P. il pagamento della somma di Euro 4.998,59, in favore di C.A. a titolo di T.f.r. maturato al termine dei tre contratti di lavoro intercorsi tra le parti tra il 2001 e il 2002: così riformando la sentenza del primo giudice, che aveva invece rigettato l’opposizione di R.P. avverso di esso;

2. il lavoratore ricorreva per la cassazione della sentenza con unico motivo, cui resisteva il datore con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per erronea attribuzione di valore abdicativo ad una mera quietanza a saldo di Lire 5.887.558 sottoscritta dal lavoratore, con inesatta applicazione del principio di inscindibilità della confessione, a norma degli artt. 2733 e 2734 c.c., in relazione alle dichiarazioni aggiunte (di effettiva percezione della somma ma con diversa imputazione, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, stipendi e tredicesima mensilità non percepiti) non oggetto di specifica contestazione e, quand’anche da ritenere adeguatamente contestate, per malgoverno del principio di libero convincimento avuto anche riguardo alle risultanze della prova testimoniale e alla non corretta stigmatizzazione del comportamento processuale del lavoratore, di precisazione del contenuto della scrittura in sede di interrogatorio formale, dopo tre rinvii giustificati da certificazione medica per condizioni di salute non ostative (unico motivo);

2. il motivo è inammissibile sotto plurimi profili;

2.1. innanzi tutto, esso è formulato senza rispetto dei caratteri di tassatività e di specificità, nè di una precisa enunciazione, così che il vizio denunciato sia annoverabile nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., per la natura del giudizio di cassazione a critica vincolata, nell’alveo dei motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603);

2.2. il motivo risulta poi generico, siccome in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per omessa trascrizione nè specifica indicazione della sede di produzione della quietanza sottoscritta a fondamento della pretesa del lavoratore (Cass. 3 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);

2.3. inoltre, non è censurabile in sede di legittimità la qualificazione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore, che dia atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni spettanza senza avere altro da pretendere dal proprio datore di lavoro, alla stregua di dichiarazione di scienza (cosiddetta quietanza a saldo o liberatoria) piuttosto che negoziale di rinuncia o transazione, secondo una valutazione di fatto riservata al giudice del merito e se congruamente argomentata (Cass. 9 dicembre 1992, n. 12983; Cass. 13 giugno 1998, n. 5930; Cass. 18 novembre 2000, n. 14952): come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte in particolare dal penultimo capoverso di pg. 3 al secondo di pg. 4 della sentenza);

2.4. occorre in proposito ribadire che l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici (Cass. 27 settembre 2000, n. 12803), non essendo più in generale consentito, nel giudizio di cassazione, sindacare l’accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, per non essere il prodotto della sua attività interpretativai soggetto a vaglio di legittimità se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2048);

2.5. in merito poi all’ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera il principio di inscindibilità, ai sensi dell’art. 2734 c.c., nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesti le dichiarazioni il confitente ha l’onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (Cass. 5 novembre 2013, n. 24754; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1530);

2.6. sicchè, il mezzo si risolve piuttosto in una sostanziale contestazione dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, con esclusione di una corretta deduzione del vizio di violazione di legge (neppure, come detto, specificamente formulato): ed esso consiste, come noto, in un’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e cui è pertanto estranea ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

2.7. il vizio di violazione di legge è quindi integrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e ne implica necessariamente un problema interpretativo; invece, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

3. dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore anticipatario, secondo la sua richiesta;

4. l’attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto del 26 giugno 2015 esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20920).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA