Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23307 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 16/11/2016), n.23307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 24358/2015 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO, 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO L. FRISANI, che lo
rappresenta e difende gusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimato –
nonchè
CLINICHE GAVAZZENI S.P.A.
– intimata –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO
CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la
competenza del Tribunale di Roma assumendo i provvedimenti di cui
all’art. 49 c.p.c., comma 2;
avverso l’ordinanza n. R.G. 19860/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 07/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2014 C.G. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la società Cliniche Gavazzeni s.p.a. ed il Ministero della Salute, allegando di avere contratto una infezione da virus HCV-AB in seguito a varie trasfusioni di sangue subite nel (OMISSIS) e chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tale fatto.
2. Con ordinanza del 7.10.2015 il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione sollevata dal Ministero, ha separato le domande, e dichiarato la propria incompetenza per territorio in merito alla domanda proposta dall’attore nei confronti del Ministero della salute.
3. Il Tribunale ha motivato la propria decisione osservando che, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., la competenza per territorio a decidere su domande di risarcimento del danno aquiliano proposte nei confronti della p.a. spetta al giudice del luogo dove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo i criteri ordinari; ha soggiunto che la individuazione di quest’ultimo si deve determinare esclusivamente in base a due criteri: quello del luogo dove è sorta l’obbligazione, oppure quello de luogo dove deve eseguirsi.
Nel caso di specie l’obbligazione sorse a Bergamo, luogo dove il danneggiato era stato sottoposto alle emotrasfusioni; mentre doveva eseguirsi nel luogo dove ha sede “l’ufficio di Tesoreria (dello Stato) della provincia nella quale il creditore è domiciliato”.
Ha concluso che, essendo l’attore residente nella Provincia di Rieti, competente per territorio fosse il Tribunale di quest’ultima citta.
4. C.G. ha proposto regolamento di competenza avverso tale ordinanza, chiedendo che questa Corte dichiarasse la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
5. Gli intimati non si sono difesi in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che il giudice competente ratione loci, individuato in base al criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione, sarebbe dovuto essere il Tribunale di Rieti.
Il Tribunale di Rieti si trova nel distretto dell’Avvocatura dello Stato di Roma, e dunque ai sensi dell’art. 25 c.p.c., il Tribunale di quest’ultima città era competente per territorio a conoscere della domanda risarcitoria.
1.2. Il ricorso è manifestamente fondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che per determinare la competenza per territorio nei confronti dello Stato non è applicabile il criterio della sede delle persone giuridiche, di cui all’art. 19 c.p.c., ma occorre fare riferimento solo ai criteri espressamente previsti dall’art. 25 c.p.c.: e dunque, oltre al luogo in cui si trova la cosa oggetto della domanda, il luogo in cui è sorta l’obbligazione e quello in cui questa deve eseguirsi (così già Sez. U, Sentenza n. 1329 del 10/05/1974, Rv. 369402).
Tuttavia proprio l’applicazione di questo criterio avrebbe dovuto condurre ad affermare la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
1.3. L’attore nel presente giudizio risiede a (OMISSIS), che si trova in Provincia di (OMISSIS). Luogo di adempimento dell’obbligazione risarcitoria, in tesi, doveva dunque essere Rieti, dove ha sede una tesoreria provinciale dello Stato.
Tuttavia il Tribunale di Rieti (organo che sarebbe competente secondo i criteri ordinari) si trova nel distretto di Corte d’appello di Roma, nè a Rieti ha sede una Avvocatura Distrettuale.
Si sarebbe dovuta quindi applicare la regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 19, comma 3, secondo cui “nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale dello Stato”.
Pertanto “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” è il Tribunale di Roma, perchè il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (Rieti) si trova nel distretto dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma.
2. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico degli intimati, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma;
(-) condanna il Ministero della Salute e la Cliniche Gavazzeni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di C.G. delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016