Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23306 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 23/10/2020), n.23306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29545/2017 R.G. proposto da:

AVV. D.L.R., rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano

Di Lascio, con domicilio eletto in Roma, Via Magna Grecia n. 13;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Antonello Mandarano, dall’avv. Antonella Fraschini,

dall’avv. Mariarosaria Autieri, dall’avv. Paola Maria COCCOLI, e

dall’avv. Giuseppe Lepore, con domicilio eletto in Roma, Via Polibio

n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4793/2017, depositata

in data 5.5.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11.10.2019

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. D.L.R. ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS), con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 6, per aver parcheggiato il proprio veicolo sul marciapiede comunale, in data (OMISSIS). Ha contestato la validità del verbale per mancanza della sottoscrizione e degli elementi essenziali di contenuto, negando inoltre la propria responsabilità.

Il Giudice di pace ha dichiarato la tardività dell’opposizione, con pronuncia confermata in appello.

Il Tribunale ha rilevato che il Comune aveva prodotto copia della relazione di notifica del verbale di accertamento, perfezionata in data 28.4.2014, con consegna dell’atto al portiere e con invio della raccomandata informativa, osservando che – invece – l’opposizione era stata proposta in data 1.8.2014, oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. D.L.R. con ricorso in cinque motivi.

Il Comune di Milano ha proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate, poichè l’impugnazione contiene una compiuta esposizione delle ragioni di contestazione con riferimento alle norme asseritamente violate e alle specifiche vicende processuali, senza peraltro richiedere una revisione degli orientamenti di legittimità in tema di validità della notifica, ma sollecitando il controllo sulla loro corretta applicazione da parte del giudice di merito.

2. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 140 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il verbale di contestazione era stato casualmente rinvenuto nella cassetta postale corredato da una relazione di notifica totalmente in bianco, senza l’indicazione della persona cui l’atto sarebbe stato consegnato, priva della sottoscrizione del agente notificatore e dell’attestazione dell’avvenuta ricerca delle persone abilitate a ricevere la consegna, oltre che della data in cui tali attività sarebbero state compiute. A parere del ricorrente era irrilevante che tali indicazioni fossero contenute nell’originale della notifica, dovendo figurare anche nella copia della relata consegnata al destinatario.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, poichè l’atto era stato consegnato al portiere, la relata di notifica doveva contenere l’attestazione di aver effettuato le ricerche delle persone cui l’atto doveva essere prioritariamente consegnato, per cui, non risultando alcuna indicazione in tal senso sulla copia della relata, la notifica doveva dichiararsi nulla, con conseguente tempestività dell’opposizione ed estinzione del potere dell’amministrazione di irrogare la sanzione.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza confermato la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per decorso del termine perentorio di legge, termine che tuttavia poteva decorrere solo se la notifica del verbale fosse stata valida.

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che, data la nullità della notifica, la sanzione era venuta meno in mancanza di una regolare notifica del verbale di contestazione entro il termine di 90 gg. dall’accertamento della violazione.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che il Comune non aveva fornito prova della violazione, essendosi limitato a produrre in giudizio la copia informatizzata dell’accertamento dell’infrazione, il che impediva di verificarne la conformità al verbale del 10.4.2014.

3. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il Comune ha depositato il certificato di morte dell’avv. D.L., avvenuta in data 18.4.2018.

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, conseguendone la cessazione della materia del contendere sia riguardo alla responsabilità che alla sanzione pecuniaria, ed il venir meno della pronuncia sull’opposizione oltre che l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione (testualmente, Cass. 22199/2010; Cass. 6737/2016; Cass. 5880/2007).

In relazione alle vicende che hanno determinato l’esito del giudizio, si dispone la compensazione delle spese di tutti i gradi di causa, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Si dà atto che non sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non essendo la norma applicabile in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass. 3542/2017; Cass. 13636/2015).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali dei precedenti gradi di merito, oltre che di quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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