Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23306 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17320/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2015 R.G.N. 3006/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 22 gennaio 2015, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione al decreto con il quale lo stesso Tribunale (di Napoli) le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.233,79, in favore di G.R. a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2013, in conseguenza del mancato ripristino del rapporto ordinato dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 2009 n. 25877, di accertamento dell’illegittimità del trasferimento, con decorrenza dal 1 marzo 2003, di ramo d’azienda (cui il lavoratore era addetto) dalla predetta società a TNT Logistics Italia s.p.a., alle cui dipendenze egli aveva lavorato fino al gennaio 2012;

2. avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di extrapetizione avendo la Corte territoriale, non limitandosi “ad interpretare la domanda giudiziale di controparte” ma operandone “una totale trasmutazione”, qualificato la domanda come risarcitoria (come sintomaticamente ricavabile dall’applicabilità del principio, tipicamente proprio dell’istituto della “compensatio lucri cum damno”), benchè esplicitamente proposta dal lavoratore per l’adempimento datoriale di corresponsione dello stipendio mensile, e pertanto a titolo retributivo (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453,1463 c.c., per la negata sottrazione, alla stregua del principio di “compensatio lucri cum damno”, dell’indennità di mobilità percepita dal lavoratore per la sua natura previdenziale, invece detraibile non rilevando la natura retributiva o assistenziale delle somme percepite e diverso essendo il caso del licenziamento illegittimo (in riferimento al quale si esclude la computabilità nell’aliunde perceptum delle somme erogate a titolo assistenziale, da restituire all’Ente previdenziale) da quello dell’asserito inadempimento datoriale alla ricostituzione del rapporto di lavoro (secondo motivo);

2. in applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363), occorre avviare l’esame dal secondo motivo;

2.1. esso è infondato;

2.2. secondo principio ancora recentemente affermato da questa Corte, le somme percepite dal lavoratore a titolo d’indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa: posto che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivino al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (esattamente in termini, in riferimento alla stessa vicenda circolatoria aziendale: Cass. 27 marzo 2017, n. 7794, sia pure con qualificazione del trattamento economico a titolo risarcitorio, secondo l’indirizzo superato);

2.3. un tale arresto è evidentemente indipendente dalla qualificazione del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito, in una con il compendio aziendale cui addetto, dal datore cedente al cessionario (con ordine di ripristino del rapporto al datore tuttavia ad esso inadempiente) di natura risarcitoria (secondo il precedente indirizzo: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 30 maggio 2016 n. 11095; Cass. 27 marzo 2017, n. 7794), piuttosto che retributiva (Cass. 31 maggio 2018, n. 14019 e Cass. 1 giugno 2018, n. 14136, in estensione del principio di diritto affermato da Cass. s.u. 7 febbraio 2018, n. 2990; con indirizzo avallato anche da: Corte Cost. 28 febbraio 2019, n. 29);

3. dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del primo motivo, discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione al difensore anticipatario, secondo la sua richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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