Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23306 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 16/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Primo Presidente f.f. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angela Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17991/2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli

avvocati GERARDO CARRIERO e RICCARDO MARZO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona dell’Amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA ANGELINI, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per revocazione della sentenza n. 12306/2015 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli avvocati Lorenzo COLEINE per delega dell’avvocato Riccardo

Marzo e Gianluca ANGELINI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.V. propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ed articolato su due motivi, avverso la sentenza di questa Corte suprema di Cassazione, resa a sezioni unite il 15.6.15 col n. 12306, con cui, in accoglimento del ricorso dell’Acquedotto Pugliese spa (anche “AQP spa”), è stata cassata senza rinvio, in relazione alle censure accolte, la sentenza di appello del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 131 del 4.10.12 sulle sue domande connesse all’installazione, ad opera della controparte, di una condotta idrica sulla sua proprietà, volte a conseguire il risarcimento dei danni per illegittima occupazione del sottosuolo e per la diminuzione del valore, ma pure a far dichiarare il suo diritto a recintarla, con ordine di correzione dei confini catastali.

2.- In estrema sintesi e per quel che qui ancora rileva, questa Corte ha, con la qui impugnata sentenza: da un lato, identificato come proposte almeno due distinte domande, una prima di natura chiaramente risarcitoria, ma anche altra, di natura petitoria (di accertamento del diritto di proprietà sulla striscia di terreno occupata con la conduttura), con riguardo alla domanda di affermazione del diritto di recintare il terreno; dall’altro lato, preso atto del provvedimento possessorio conseguito da AQP nei confronti della C., ha poi – riconoscendo fondate le censure dell’originaria ricorrente Acquedotto Pugliese – rilevato l’improponibilità di tale domanda petitoria in pendenza di controversia possessoria, ai sensi dell’art. 705 c.p.c., neppure ritenendo dimostrata l’irreparabilità del pregiudizio idonea a neutralizzare il relativo divieto, avendola esclusa nella persistenza di un varco nella recinzione, benchè relativa ad una pertinenza dell’abitazione.

3.- Resiste con controricorso la Acquedotto Pugliese spa; e, per l’udienza di discussione del 25.10.16, deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- L’odierna ricorrente prospetta due errori di fatto:

– un primo, avente ad oggetto l’avvenuta accettazione, ad opera di entrambe le parti, dell’ordinanza 10.12.08 del tribunale regionale delle acque pubbliche di limitazione dell’oggetto del giudizio alla sola domanda risarcitoria, sicchè non vi era spazio già solo in appello per la domanda petitoria e tanto meno per una cassazione senza rinvio;

– un secondo, avente ad oggetto la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile connesso al provvedimento di sequestro giudiziario del 19.4.96, alla sentenza n. 140/08 del tribunale penale di Lecce ed alla sentenza n. 976/10 della corte di appello di Lecce, sotto il profilo della mancata considerazione degli ulteriori profili evidenziati fin dal ricorso al tribunale regionale e comunque alla stregua di una corretta interpretazione dei principi introdotti da Corte Cost. n. 25/92 e quelli desumibili dagli artt. 3, 24, 42 Cost. e art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e art. 1 del relativo Protocollo Addizionale.

5.- L’Acquedotto Pugliese spa sostiene:

– del primo motivo: l’inammissibilità perchè l’omissione del rilievo dell’esistenza di un giudicato non integra mai un errore di fatto, ma anche l’infondatezza, per non potersi ricondurre alla dedotta ordinanza del TRAP il valore qui preteso dalla controparte ed anzi per avere costei reiterato la domanda petitoria sia in primo che in secondo grado;

– del secondo motivo: l’inammissibilità, sia perchè esso involge la decisione nel merito in punto di insussistenza di un pregiudizio irreparabile, sia perchè sul punto le parti avevano avuto modo di interloquire, avendo in particolare proprio essa controricorrente escluso, nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’irreparabilità del pregiudizio mediante una qualsiasi recinzione.

6.- Va premesso, riguardo al ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di Cassazione, che, allorquando venga omessa la trattazione in Camera di consiglio (prevista dall’art. 391-bis c.p.c., comma 2) ed il giudizio venga celebrato in pubblica udienza (come nel caso in esame), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento, che, tuttavia, non determina la violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza (Cass. 8 aprile 2009, n. 8559; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2610; Cass. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413).

7.- Alla trattazione di entrambi i motivi vanno premesse, in punto di revocazione per errore di fatto, due notazioni di carattere generale.

8.- Giova, dapprima, ricordare (tra molte, espressamente: Cass., ord. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass., ord. 29 aprile 2016, n. 8472) la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto, sinteticamente precisando che:

– per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali;

– per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all’applicazione di norme e cioè: all’individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto; all’interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all’individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.

9.- Su questa premessa, l’errore revocatorio consiste allora in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sè favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l’errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o procedimenti ermeneutici (fin da Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561; tra le molte altre, per tutte: Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass., 18 settembre 2008, n. 23856; Cass. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413).

10.- Pertanto, l’errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (integrando tale inesatto apprezzamento, semmai, il detto vizio logico deducibile secondo il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5: Cass., 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass., ord. 11 febbraio 2009, n. 3365; Cass., ord. 29 aprile 2016, n. 8472).

11.- Del resto, una valutazione implica di per sè sola una decisione e quindi una ponderazione o scelta tra più possibilità od alternative, tanto escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio: l’errore di percezione deve invece riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo e che deve essere rappresentato e ricostruito all’interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto; sicchè l’errore che cade sugli atti e i documenti della causa non è rilevante in se stesso, ma solo nella misura in cui si risolve in un errore di percezione di un fatto.

12.- Ora, l’art. 395 c.p.c., n. 4, si premura di dare la definizione di errore “di fatto”: questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice; e, per di più, deve trattarsi di un contrasto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra.

13.- Ciò che rileva è quindi una radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa; pertanto, deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale o meramente percettivo, riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento: e mai può allora rilevare, a questi fini, un errore che implichi un benchè minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto.

14.- La rappresentazione del fatto (o del complesso di fatti) materiale è – in altri termini – qualificabile come univoca quando è evidente, quando cioè non implica giudizio, sia pure elementare, inteso ad eliminare potenziali o effettive divergenze; mentre la supposizione deve comportare valutazione di causalità tra fatto presupposto e suo diretto accertamento da parte del giudice.

15.- Inoltre, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicchè non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094)

16.- In applicazione di tali criteri, è categoricamente esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato, sia perchè quest’ultimo – sia esso interno od esterno – costituisce la “regola del caso concreto” e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l’erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21639: inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto).

17.- Di conseguenza, il primo motivo è, con ogni evidenza, manifestamente inammissibile.

18.- Peraltro, esso è pure evidentemente infondato, poichè sulla questione che la C. ora ritiene coperta dal giudicato interno – l’esclusione della domanda non risarcitoria dal giudizio dinanzi al giudice speciale in virtù delle disposizioni contenute da un’ordinanza cautelare, tesi peraltro già di problematica configurabilità alla stregua della natura, della funzione e dell’efficacia proprie dei provvedimenti cautelari – il Tribunale Superiore, nella sentenza oggetto della qui gravata pronunzia, aveva ampiamente preso posizione, rendendola quindi adeguatamente controversa ed idoneamente suscettibile di essere presa in considerazione appunto in sede di ulteriore gravame (v. pagine 7 e 8 della qui gravata sentenza).

19.- A non dissimile conclusione di inammissibilità si giunge, ma per altre ragioni, per il secondo motivo.

20.- Quanto al profilo dell’esclusione del pregiudizio grave ed irreparabile – presupposto per la neutralizzazione del divieto di giudizio petitorio in pendenza di controversia possessoria – nella circostanza che sarebbe rimasto aperto un varco nella recinzione della pertinenza dell’abitazione, è evidente il carattere di apprezzamento di una simile considerazione, come operata da questa Corte (al punto 7.2.2, pag. 14, della qui gravata sentenza): ciò che, per questo solo stesso motivo, sfugge alla stessa possibilità di sussunzione entro la nozione di errore revocatorio.

21.- Quanto al profilo della mancata valutazione degli effetti del provvedimento di sequestro giudiziario del (OMISSIS) (reso dal tribunale di Lecce e confermato dalla corte di appello, avente ad oggetto la p.lla (OMISSIS)), resi manifesti da eventi apparentemente successivi e consacrati nella sentenza del tribunale penale di Lecce (sez. dist. di Gallipoli, n. 140/08, confermata in appello, relativa – a quanto consta dal ricorso – ad una condotta di rimozione di paletti), la complessiva valutazione resa da questa Corte, benchè non faccia esplicita menzione anche di tanto, può bene ritenersi nel suo complesso a quelli estesa.

22.- Infatti, non attingono le condizioni richieste dalla nota pronuncia di Corte Cost. n. 25/92 – che ha attenuato appunto il divieto di petitorio in pendenza di possessorio – la situazione di fatto, nè i rischi, pur presenti e in concreto verificatisi, che essa ha comportato, ad esempio in assenza di prospettazione della gravità e dell’irreparabilità, con alcun mezzo alternativo, dei medesimi, oltretutto in qualche modo adombrata dalla controparte nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e quindi resa oggetto di controversia.

23.- Attiene poi al merito delle valutazioni operate nel giudizio definito con la qui gravata sentenza – e pertanto sfugge all’ambito del giudizio di revocazione per errore di fatto – ogni considerazione sull’adeguatezza della considerazione dei diritti invocati dall’odierna ricorrente.

24.- In ogni caso, nessun richiamo ai parametri della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, nè ai corrispondenti principi di rango costituzionale, può soccorrere l’odierna ricorrente: visto che essi coinvolgerebbero gli apprezzamenti del materiale di causa, radicalmente preclusi dal vigente ordinamento processuale nella fase rescindente della revocazione delle pronunzie della Corte di Cassazione in base a disciplina conforme a quei parametri, per quanto già argomentato dalla giurisprudenza delle sue sezioni semplici (Cass., ord. 29 aprile 2016, n. 8472); e visto che è sufficiente, anche ai fini dell’art. 6 p. 1 della Convenzione, per la Corte Suprema nazionale richiamare gli invalicabili limiti ordinamentali delle impugnazioni ad essa devolute (Corte eur. dir. Uomo, sez. 4, 8 settembre 2015, Wind telecomunicazioni c/ Italia, ric. n. 5159/14, punto 36).

25.- E solo nella fase rescissoria della revocazione, alla quale non può pervenirsi per la vista inammissibilità della dispiegata impugnazione straordinaria, potrebbe tutt’al più trovare ingresso – per la peculiarità della fattispecie disegnata dall’art. 705 c.p.c. – il controllo di proporzionalità dell’applicazione alla fattispecie del divieto di proposizione di domanda petitoria in pendenza del giudizio possessorio (tranne limitate eccezioni), in riferimento al diritto di proprietà (ricompreso, com’è noto, dalla richiamata Convenzione europea tra i diritti fondamentali): proporzionalità che, peraltro, sarebbe agevolmente riscontrabile sia in astratto (potendo quella ravvisarsi nella manifesta ragionevolezza del bilanciamento tra la tutela del diritto di proprietà e quella della buona amministrazione della Giustizia o di funzionalità del sistema processuale, ma pure nel bilanciamento tra la tutela del diritto di difesa dell’attore in petitorio e di quello, del resto ad esso equiordinato, dell’attore in possessorio) che in concreto, non essendo nella specie stata dalla C. adombrata nè l’impraticabilità di alternative, nè l’irreparabilità dei pregiudizi paventati, nè la gravità dei medesimi.

26.- Per l’inammissibilità di entrambi i motivi il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità.

27.- Trova infine applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna Vittoria C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Acquedotto Pugliese spa, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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