Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23305 del 23/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/10/2020), n.23305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34090-2018 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO
MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
con sentenza n. 134/2018 la Corte d’appello di Campobasso ha accolto l’appello dell’Inps avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva escluso l’obbligo di iscrizione di R.P. alla Gestione separata presso l’Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta; che avverso tale pronuncia il R. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivo di censura;
3)-che l’Inps ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 commi 25 e 26, e D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12.
2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010.
3) Con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 9 per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per la omessa pronuncia della corte territoriale sulla dedotta inammissibilità dell’appello.
Risulta questione preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso con il quale il R. si duole della errata valutazione della corte territoriale circa la intervenuta prescrizione ed in particolare della mancata valutazione della circostanza che la proroga dei termini per il versamento contributivo, considerata al fine di valutare la tempestività della richiesta dell’Inps, non era applicabile nel caso in questione, trattandosi di contribuente esentato dagli studi di settore per il quale non era prevista proroga alcuna.
Ad avviso del collegio, la questione sollevata in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, della rilevanza in materia di contributi del differimento del termine di cui al D.P.C.M. del 14.6.2007 integra una questione con valore nomofilattico, peraltro già oggetto di una precedente ordinanza interlocutoria attualmente pendente (Cass. n. 7609/2020). Pertanto la presente controversia va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020