Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23305 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3412/2015 proposto da:

C.T., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato BRUNO MELE.

– ricorrente –

contro

A.B.C. – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI – Azienda Speciale, già ARIN

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio

dell’Avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SERGIO TURRA’.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6555/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/10/2014 R.G.N. 7911/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 6555 del 2014 la Corte di appello di Napoli, riformando la pronuncia n. 16203/2009 emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda, originariamente proposta da C.T., quale erede di L.A. dipendente dell’ARIN – Azienda Risorse Idriche di Napoli dal 20.9.55 all’1.5.92, volta ad ottenere che, nel trattamento pensionistico del suo dante causa, fosse computata anche l’indennità di incentivazione di cui aveva goduto il de cuius nel corso del rapporto di lavoro.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, dopo avere ripercorso la ricostruzione del sistema pensionistico applicabile ai dipendenti dell’AMAN, poi ARIN, hanno rilevato che non era stata fornita idonea prova in ordine alla corresponsione dell’indennità di incentivazione dal maggio 1991 al maggio 1992, nè della presenza continuativa in servizio del dipendente nell’anno precedente la messa in quiescenza, di talchè non era possibile ritenere la natura fissa e continuativa dell’indennità in questione.

3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione C.T. affidato a tre motivi.

4. Ha resistito con controricorso l’ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, già ARIN spa.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

6. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) l’omesso esame della norma pattizia che regola la corresponsione dell’indennità di incentivazione e specificamente dell’accordo sindacale del 2.9.1971, ratificato con Delib. C.A. 27 novembre 1991, n. 2 e della Delib. C.A. 29 aprile 1975, n. 185, nonchè la motivazione apparente: si sostiene che, dai suddetti atti, non emergeva che l’indennità di incentivazione fosse collegata a particolarità modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mentre si desumeva che fosse un elemento fisso e continuativo della retribuzione, di talchè diveniva irrilevante chiedere la prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennità in questione; 2) la violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., per non avere rilevato la Corte territoriale che sarebbe stato precipuo onere dell’Azienda, oltre che fornire la prova, anche sollevare specifica contestazione in ordine alla effettiva percezione, da parte del L., dell’indennità di incentivazione, essendo sufficiente che la C. avesse specificamente indicato i giorni di lavoro prestati dal marito nell’anno precedente a quello della sua collocazione in quiescenza e l’indennità di incentivazione percepita, come emergeva dal prospetto allegato; 3) la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere erroneamente la Corte di merito ingiustificatamente gravato, sulla sola originaria ricorrente, l’onere probatorio in ordine alla fondatezza della pretesa.

2. Il primo motivo, a prescindere dal fatto che la censura è stata mal posta perchè l’omesso esame di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può riguardare una norma pattizia (cfr. per tutte Cass. n. 8053/2014), non è comunque fondato anche considerando che con la doglianza si sia voluto veicolare il vizio di erronea interpretazione delle disposizioni richiamate.

3. L’assunto della Corte territoriale, secondo cui l’indennità di incentivazione è corrisposta, nel caso di specie, in ragione della presenza in servizio del dipendente e tale presenza deve essere continuativa nell’anno precedente la messa in quiescenza, è infatti conforme all’orientamento consolidato espresso in sede di legittimità (Cass. n. 2060/2014; Cass. n. 10570/2019; Cass. 25099//2019).

4. Invero, è stato affermato, negli indicati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che l’indennità venne introdotta in via sperimentale, allo scopo di scoraggiare la tendenza assenteistica nei posti di lavoro, dall’accordo sindacale del 2.9.1971, ratificato con Delib. Aziendale 27 novembre 1971, con il quale venne stabilito di corrispondere al personale AMAN (poi ARIN) una indennità nella misura dello 0,80% dello stipendio lordo di fatto percepito, per ogni giorno di effettiva presenza e fino ad un massimo di 22 giorni al mese. Successivamente, con Delib. 29 aprile 1975, la Commissione Amministratrice dell’ARIN rese definitiva l’indennità in questione, avendo accertato che erano state raggiunte le finalità che avevano ispirato l’introduzione ditale indennità, e cioè una massiccia contrazione delle assenze e dei permessi, con conseguente più elevato indice di produttività. Con la stessa Delibera si stabilì altresì che l’indennità di incentivazione costituisse parte integrante delle disposizioni di cui al regolamento organico aziendale del 22 settembre 1945. Gli artt. 64 e 65, di tale regolamento stabiliscono rispettivamente che la pensione globale dopo 40 anni di servizio, si computa nella misura del 95% dello stipendio medio, mentre coloro che cessano dal servizio con meno di 40 anni di anzianità e non meno di 16, hanno diritto ad una pensione pari a tanti quarantesimi del 95% di cui innanzi, per quanti sono gli anni di servizio maturati. Tali disposizioni sono state da ultimo confermate dagli accordi aziendali del 6.6.1967 e 5.1.1968 ratificati dall’Azienda con apposite delibere, con i quali si è previsto che “la determinazione della pensione continuerà ad essere effettuata sulla base dello stipendio medio dell’ultimo anno”, in essa compresa, alla stregua dei principi sopra enunciati, l’indennità di incentivazione percepita nei giorni di effettiva presenza dei lavoratori.

5. E’ corretto, pertanto, avere ritenuto che tale indennità, come risulta appunto dall’accordo aziendale del 2.9.1971, istitutivo della stessa, è corrisposta nelle giornate di “effettiva presenza e fino ad un massimo di 22 giorni al mese” e ciò rende necessaria la dimostrazione delle somme effettivamente percepite a tale titolo ai fini del computo della stessa nel trattamento pensionistico, sia perchè tale indennità non va corrisposta in misura fissa sia perchè essa incide direttamente sul computo del trattamento pensionistico essendo compresa nella base dello stipendio medio dell’ultimo anno.

6. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono anche essi infondati.

7. La Corte territoriale ha precisato che non era stata fornita la prova in ordine alla corresponsione dell’indennità di incentivazione “dal maggio ‘92 al maggio ‘91” (recte dal maggio 1991 all’aprile 1992, essendo stato posto il dante causa in quiescenza dall’1.5.1992) nè della presenza continuativa in servizio nell’anno precedente la messa in quiescenza del lavoratore; inoltre, ha specificato che alla mancanza “probatoria” conseguente all’assenza dei fogli paga, non era stato posto rimedio depositando quantomeno il provvedimento di determinazione del trattamento pensionistico da cui evincere il riepilogo degli elementi considerati ai fini del computo della pensione.

8. La pronuncia è corretta in quanto rispettosa dei criteri che regolano la materia ed è esente dalle dedotte violazioni di legge.

9. Invero, per quanto sopra detto, appare evidente che la mera indicazione dei giorni e delle somme percepite, a titolo di indennità di incentivazione, come prospettata nel caso di specie nel ricorso, non era sufficiente allo scopo, essendo i relativi dati stati sempre contestati, nei gradi di merito, dalla società, la quale ha fornito di ciò idonea dimostrazione riportando testualmente le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione in primo grado e nell’atto di appello in seconde cure.

10. In virtù del principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” e della circostanza secondo cui, nel caso in esame, la prova della continuità e fissità di un emolumento, ai fini del suo inserimento nel calcolo del trattamento pensionistico è a carico del lavoratore (cfr. in fattispecie analoga Cass. 31.1.2014 n. 2133), non è ravvisabile neanche la asserita violazione dell’art. 2697 c.c., spettando al lavoratore l’obbligo di fornire una qualunque prova (anche come ha sottolineato la Corte di appello mediante, per esempio, il deposito del provvedimento del trattamento pensionistico) onde dimostrare la continuità e la fissità dell’elemento retributivo in questione nell’anno precedente la messa in quiescenza.

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

12. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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