Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23304 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30260/2019 proposto da:

K.M.O., elettivamente domiciliato in ROMA,

ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MARCONI, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO CAPASSO, e DANILO CECCARELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2430/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 3/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. N’ARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.M.O., cittadino (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio paese per ragioni di carattere economico, nonchè per il timore di subire violenze a causa della situazione di instabilità del paese di provenienza;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento K.M.O. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 27/11/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 3/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del carattere sostanzialmente personale ed economico delle ragioni dell’allontanamento del ricorrente dal paese di origine; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato;

3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.M.O. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo e il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il proprio racconto, in violazione dei criteri legalmente imposti ai fini del riscontro di credibilità del richiedente la protezione internazionale, nonchè dell’onere di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 cod (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dell’odierno ricorrente sul presupposto del carattere sostanzialmente personale ed economico delle ragioni dell’allontanamento del ricorrente dal paese di origine (indipendentemente dalla valutazione di attendibilità del relativo racconto di vita), le censura in esame, nel riproporre la questione della violazione dei criteri legalmente imposti ai fini del riscontro di credibilità del richiedente la protezione internazionale, dimostrano di non essersi confrontate con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità delle stesse per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, trascurando di procedere in modo adeguato ed esaustivo all’analisi delle fonti di informazione richiamate con riguardo alle condizioni di sicurezza del paese di provenienza del ricorrente;

il motivo è, in parte, infondato, e, in altra parte, inammissibile;

al riguardo – ferme le considerazioni più sopra riportate, in ordine all’irrilevanza delle censure riferite alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, segnatamente con riguardo alla rivendicazione dello status di rifugiato e alle forme di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), (avendo la corte territoriale correttamente sottolineato la decisività del mancato riferimento, in fatto, da parte del ricorrente, ad alcuna delle fattispecie costitutive di dette forme di protezione) – varrà considerare come, rispetto alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

quanto al rivendicato riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, varrà evidenziare come l’odierno ricorrente si sia limitato a una meramente generica contestazione del rigetto della propria domanda, senza articolare alcuna valutazione critica della decisione impugnata, con la conseguente inevitabile dichiarazione di inammissibilità della do-glianza proposta in tali forme;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, non essendosi il Ministero dell’Interno tempestivamente costituito in questa sede;

dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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