Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23304 del 18/09/2019
Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10345/2015 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, rappresentato e difeso
dagli avvocati FRANCESCO IACONO e ANGELO CACCIATORE;
– ricorrente –
contro
CREDITO SICILIANO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1528/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 30/07/2014, R.G.N. 1243/2011.
Fatto
RILEVATO CHE:
il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12.2.2010, condannava R.C., già dipendente della Nuova Banca del Monte Sant’Agata S.p.A., ora Credito Siciliano S.p.A., al risarcimento dei danni cagionati al predetto istituto bancario, per condotte illecite, nella misura di Euro 221.123,10 oltre agli accessori; confermava, altresì, il provvedimento di sequestro conservativo emesso con provvedimento del 16.5.2000;
la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1528 del 2014, respingeva il gravame del lavoratore;
ha proposto ricorso per cassazione, R.C., articolato in dieci motivi (I. Violazione e falsa applicazione della L. n. 745 del 1938 (artt. 10, 12, 15) e del R.D. n. 1279 del 1939 (artt. 48 e 49) nonchè del regolamento della Nuova Banca del Monte Sant’Agata S.p.A. (artt. 22 e segg.); II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). IV. Violazione e falsa applicazione della L. n. 745 del 1938, artt. 10, 12, 15 e dell’art. 38, commi 4 e 5 del Regolamento della Banca del Monte Sant’Agata (art. 360 c.p.c., n. 3). V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione illogica, contraddittoria e incomprensibile (art. 360 c.p.c., n. 3). VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (sotto profili diversi dal 2 motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3). VII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3). VIII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 61-64 e 10121-201 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). IX. Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). X. Motivazione apparente, incomprensibile, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4);
non ha svolto difese il Credito Siciliano S.p.A., regolarmente intimato;
in data 7.5.2019, è stato notificato, a mezzo PEC, atto di rinuncia della parte ricorrente al Credito Siciliano S.p.A..
Diritto
CONSIDERATO CHE:
l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 18 settembre 2008, n. 23840; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971): nel caso di specie da escludere non avendo la parte intimata svolto alcuna difesa;
sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese;
la declaratoria di estinzione esonera il ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019