Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23303 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6326/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

e contro

P.G., B.P., BO.RA.,

M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 349/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/09/2014, R.G.N. 130/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia che, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Trenitalia s.p.a. avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da P.G., M.F., Bo.Ra. e B.P. – tutti già dipendenti della società P.M. Ambiente s.p.a. dichiarata insolvente dal Tribunale di Roma con sentenza n. 59 del 2011 pur accertata la responsabilità solidale di Trenitalia s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per i crediti vantati dai lavoratori nei confronti della ditta appaltatrice (controvalore dei buoni pasto, tfr, R.O.L., ferie non godute, 13 e 14 mensilità) ha tuttavia limitato il riconoscimento al TFR per la quota maturata presso la M. Ambiente come calcolata dal consulente, rigettando la domanda di surroga avanzata nei confronti dell’INPS chiamato in causa.

2. La Corte territoriale ha accertato che il credito per TFR, nella parte riconosciuta, era stato adeguatamente provato. Ha richiamato suoi precedenti per negare il diritto di Trenitalia a chiedere al Fondo di garanzia della L. n. 297 del 1992, ex art. 2, il rimborso di quanto erogato ai dipendenti dell’impresa in stato di insolvenza. Ha confermato anche alla luce della disciplina collettiva la spettanza del controvalore dei buoni pasto nella misura richiesta ritenendone la natura retributiva.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Trenitalia s.p.a. con tre motivi. Oppone difese l’Inps con controricorso mentre i lavoratori sono rimasti intimati. L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso Trenitalia s.p.a. ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2099 c.c. e del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente attribuito natura retributiva, includendoli nella garanzia legale per i trattamenti retributivi, ai buoni pasto invece di riconoscere agli stessi il carattere assistenziale di agevolazione in collegamento occasionale con il rapporto di lavoro.

5. Con il secondo motivo di ricorso è, sotto altro profilo, denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 63 e 78 c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e degli artt. 8 e 9 dell’accordo di settore per la confluenza nel c.c.n.l. per le attività ferroviarie del 19 novembre 2005 in relazione all’errata attribuzione di natura retributiva ai buoni pasto, benchè non indicati tra gli elementi componenti la retribuzione, come puntualmente specificati dalle disposizioni contrattuali richiamate.

6. Con il terzo motivo, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, artt. 1, 2 e dell’art. 1203 c.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’erronea esclusione del diritto alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di legittimità in analoga fattispecie (Cass. n. 25685 del 2011).

7. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono fondati atteso che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorchè il servizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattere assistenziale, anzichè un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l’utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (cfr. Cass. 09/08/2016 n. 16834 ed ivi le richiamate Cass. 01/12/1998 n. 12168, 17/07/ 2003 n. 11212, 21/07/2008 n. 20087, 08/08/2012 n. 14290, 08/09/2014n. 18852). Il valore dei pasti o il cd buono pasto, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (cfr. Cass. 06/07/2015, n. 13841). Nel caso di specie, manca una sua specifica previsione contrattuale tra gli elementi della retribuzione (artt. da 63 a 78 CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003), mentre l’art. 46 CCNL contiene una generica previsione delle modalità di fruizione dei pasti aziendali, con rinvio alla contrattazione aziendale per le più concrete applicazioni e l’art. 8 dell’accordo 19 novembre 2005 si limita ad una modulazione dell’importo in base numero ore, senza alcuna più diretta disposizione al riguardo, sicchè la voce relativa ai buoni pasto, non rientrante tra i “trattamenti retributivi” previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, deve essere esclusa dall’importo al cui pagamento è stata condannata la Trenitalia s.p.a., in quanto non tenuta nella sua qualità.

8. L’ultimo motivo di ricorso, con il quale è censurata la sentenza per avere in violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2 e dell’art. 1203 c.c., n. 3, erroneamente escluso il diritto alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, è invece infondato.

9. Va data continuità all’orientamento di questa Corte cui la sentenza si è conformata secondo il quale la posizione giuridica soggettiva della committente Trenitalia s.p.a. non è riconducibile a quella dell’avente diritto beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, per il quale: “E’ istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datare di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”). Non appare, infatti, condivisibile quell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, su cui essenzialmente si fonda la censura, secondo cui “l’art. 2, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c.c., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto” (Cass. 1 dicembre 2011, n. 25685). Come osservato nella sentenza cui si intende dare continuità (Cass. n. 16834 del 2016 cit.) “un tale principio è stato tralaticiamente e acriticamente mutuato da un indirizzo in realtà formatosi sulla ben diversa ipotesi di cessione di credito, che, nell’intendere l’espressione “aventi diritto” nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c.c., fa appunto riferimento agli “aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto” (Cass. 18 aprile 2008, n. 10208; Cass. 5 maggio 2008, n. 11010; Cass. 14 dicembre 2010, n. 25256). E’ bene allora chiarire la nozione e la latitudine di una tale locuzione normativa. Ora, è noto dai principi generali in materia di obbligazioni che avente diritto (o avente causa) sia il soggetto che acquisti a titolo derivativo, come appunto avviene nella cessione di credito (art. 1260 c.c.). Ed il concetto di avente causa ricorre ogni qual volta la posizione giuridica di un determinato soggetto sia legata da un nesso di derivazione dalla posizione giuridica di un altro soggetto, così istituendosi una relazione tra due posizioni giuridiche soggettive, basata appunto su un nesso derivativo. Quest’ultimo può essere qualificato: dal punto di vista oggettivo, come un’unica causa (o fattispecie) capace di produrre il duplice effetto della perdita (o limitazione) per il precedente titolare e l’acquisto per il susseguente; dal punto di vista soggettivo, come riferimento al precedente titolare (autore dell’atto di attribuzione o portatore dell’interesse e termine al quale va ricondotto l’effetto). Ove pertanto non sia configurabile un tale nesso di derivazione (non bastando la mera sostituzione di un soggetto ad un altro in una determinata posizione giuridica) neppure si prospetta una situazione giuridica soggettiva di avente diritto (o avente causa); non è tale la condizione di chi sia titolare di un diritto acquistato in maniera autonoma, anche se tale acquisto sia, per avventura, successivo ad una perdita o ad una limitazione in una altrui sfera giuridica: dovendo una causa autonoma di acquisto essere considerata a titolo originario e non già derivativo. Ebbene, nella fattispecie in esame, il committente solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 (che recita: “In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”), non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale. E nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061). Ed è per tale ragione che Trenitalia s.p.a. non può essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio credito. Per effetto di ciò, vengono meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di applicabilità del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 a carico del committente medesimo e quest’ultimo non può accedere a detto Fondo, sulla base di un titolo autonomo e pertanto non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo “avente diritto”).

In conclusione, per le ragioni esposte la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso in relazione ai quali cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Genova per la decisione in diversa composizione. Rigetta il terzo motivo di ricorso. Rimette alla Corte del rinvio anche la definizione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso. Rigetta il terzo. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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