Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23303 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. un., 09/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente Agg. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(1) B.L., (2) C.F., (3) F.

M. e (4) F.A. (entrambi nella qualità di

eredi di F.R.) nonchè (5) N.F., tutti

elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cicerone n. 44 presso lo

studio degli avv. PASCAZI Paolo, Gregorio Arena e Angelo Casile che

li rappresenta e difende in forza della procura rilasciata in calce

al (recte: a margine di distinti fogli bianchi, allegati in fine del)

ricorso;

– ricorrenti –

contro

l’ENEA (AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 963/2009 depositata il 14 novembre 2009 dalla

corte di appello di Roma (sezione lavoro);

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2011

dal cons. dott. D’ALONZO Michele;

sentite le difese dell’ENEA, perorate dall’avv. D’AVANZO Gabriella

(dell’avvocatura generale dello stato);

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la declaratoria della

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato ALL’ENEA (Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo), B.L. (dal 29 marzo 1961 al primo gennaio 1996), C.F., F. M. e F.A. (entrambi nella qualità di eredi di F.R., dal 12 febbraio 1968 al 31 luglio 1997) nonchè N.F. (dal 2 luglio 1962 al primo gennaio 1996), qualificatisi già dipendenti dell’ente intimato per il periodo indicato a fianco di ognuno – premesso che: (a) l’Ente datore di lavoro, assumendo la qualifica di “contraente” , aveva stipulato con l’INA … convenzione assicurativa (n. 52900…) mediante la quale venivano accese polizze individuali intestate a cia-scun dipendente in servizio, le quali (a scadenza) garantivano ai beneficiari (“se ancora in vita”) , alla cessazione dal servizio, un capitale; (b) a far data dal primo gennaio 1993 l’Ente … ha sospeso il pagamento dei premi annuali …, rimanendo comunque vigente il contratto di assicurazione, con prosecuzione della capitalizzazione delle riserve matematiche relative alle polizze dei dipendenti e liquidazione del trattamento assicurativo ad essi spettante alla cessazione dal servizio di ciascuno ; (C) in data 25 ottobre 1996, … ENEA, preso atto del diniego dell’INA alla risoluzione della convenzione predetta, deliberava la stipula di una nuova … polizza a garanzia del TFS (Trattamento di Fine Servizio) di cui l’Ente stesso risultasse … beneficiario ed avesse diritto alla risoluzione anticipata ; (d) la scelta di non pagare più i premi dovuti dal 1993 . . . non ha fatto venir meno la vigenza della convenzione e delle obbligazioni gravanti sull’ENEA rispetto al beneficiario, prima fra tutte quella di fare da tramite, alla cessazione dal servizio, per la corresponsione del trattamento assicurativo liquidato dall’INA … in aggiunta al TFS dovuto per legge e per il quale aveva stipulato altra polizza a proprio beneficio ; (e) avevano convenuto in giudizio l’Ente innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo (e) di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’illiceità della mancata corresponsione del trattamento assicurativo al beneficiario, come risultante dalla polizza individuale …, essendo astrattamente ipotizzabile una delle fattispecie di reato di cui agli artt. 314 e/o 646 I e II cpv e 61 n. 7 c.p. a carico dell’Ente stesso e (e2) di condannare quest’ ultimo al pagamento in favore di ognuno della complessiva somma …

risultante dalla ricostruzione della … posizione di polizza individuale come esplicitata nel conteggio facente parte integrante del . . . ricorso) ovvero come risultante a seguito d’ istruttoria ed anche in via equitativa, il tutto anche in via di risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed anche morali … subiti -, in forza di tre motivi, chiedevano di cassare la sentenza n. 963/2009 (depositata il 14 novembre 2009) con cui la Corte di Appello di Roma (sezione lavoro) aveva respinto il loro gravame avverso la decisione del Tribunale della capitale che aveva rigettato (rigettando) il ricorso sulla base dell’accoglimento dell’eccezione di giurisdizione sollevata dall’ENEA. Questo instava per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto dell’impugnazione e depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudice a quo – esposto (ultima pagina) che i ricorrenti …

avanzano domande legate alla mancata erogazione, al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro con l’ENEA, del trattamento assicurativo ovvero dei rendimenti maturati presso i fondi assicurati – ha respinto l’appello osservando:

(a) tutti i ricorrenti sono cessati dal servizio prima del 30 giugno 1998 con la conseguenza che le loro domande non possono essere considerate come attinenti al periodo di lavoro successivo … e rispetto a tali domande non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO: la domanda, infatti, è direttamente collegata al rapporto di lavoro e poichè l’ENEA era all’epoca dei fatti, ente pubblico non economico … la giurisdizione non può che appartenere al giudice amministrativo;

(b) anche qualora la domanda fosse qualificata come risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. non si giungerebbe ad una diversa conclusione in punto di giurisdizione perchè l’azione risarcitoria inerente un rapporto di pubblico impiego cessato in data anteriore al 30 giugno 1998 (e dunque soggetto alla giurisdizione amministrativa esclusiva) non può che appartenere alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35: a seguito della modifica della L. n. 1034 del 1971, art. 7, comma 3 appunto, il TAR, nell’ambito della propria giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno.

2. La B., la C., i F. (nella qualità) ed il N. impugnano tale decisione per tre motivi.

A. Con il primo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c.p.c., ovvero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 e art. 69, comma 7 sintetizzate nella richiesta di affermare (1) il seguente (non necessario) principio giuridico in materia di riparto della giurisdizione:

– “in tema di azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente subordinato all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità… proposta, in quanto, se si tratta di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (allorchè la questione abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998);

se si tratta invece di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Alfine di tale accertamento, si deve ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerge una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale, e quindi, allorchè, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana, ovvero chieda genericamente il risarcimento dei danni senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi inerenti al rapporto di impiego”;

(2) in alternativa, il principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, alfine del riparto di giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dal D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorchè tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998”.

B. Nel secondo motivo i ricorrenti – operata (a mò di piccola chiosa) la ricostruzione interpretativa che ha regolamentato la fase transitoria della privatizzazione del pubblico impiego – denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117 Cost., artt. 20, 21 e 47 Carta Diritti Fondamentali dell’unione europea, artt. 8, 13, 14, 17 e 18 Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) affermando (pag. 60 del ricorso) che nel caso …, l’aver ritenuto estinti per decadenza i diritti dei dipendenti ENEA cessati dal servizio anteriormente alla data del 30 giugno 1998, in quanto non azionati entro il 15 settembre 2000, è una patente violazione del … diritto all’effettivo ricorso, tanto più grave quanto è per il richiamo al “diritto vivente” (sempre il medesimo datore di lavoro è anche colui che amministra la giurisdizione) … all’evidente e decisivo scopo di non far ricadere sui tribunali ordinar tutto il contenzioso riguardante il pubblico impiego … e formulando il seguente “quesito”:

– “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 deve essere interpretato ed applicato in modo conforme ai principi generali dell’ordinamento europeo ed in particolare agli artt. 13 CEDU e 47 della Carta di Nizza, inforza dei quali ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ed ha diritto a che la sua causa sia e-saminata equamente da un giudice indipendente e imparziale”;

– “la medesima norma transitoria interna deve applicarsi in stretta aderenza con l’art. 3 Cost., art. 14 CEDU e art. 21 Carta di Nizza, in modo da non comportare ingiustificati ed irragionevoli trattamenti discriminatori fondati sull’età degli aventi diritto, in relazione a quanto previsto dal contratto assicurativo per la scadenza delle polizze individuali, di modo che non si precluda a coloro che sono cessati dal servizio prima del 30 giugno 1998 l’effettiva possibilità di agire giudizialmente, proponendo la propria domanda all’autorità giudiziaria ordinaria laddove, anche per fatti imputabili a terzi, sia decorso il termine per adire il giudice amministrativo”.

C. In terzo (ultimo) luogo i ricorrenti – esposto (pag. 44 del ricorso) aver chiesto alla corte territoriale di ritenere , in ogni caso, compensabili le spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la complessità e la novità della vicenda – denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 affermando che la corte di appello, avendo esplicitamente ritenuto, in motivazione, che “sussistono equi motivi per compensare tra le parti le spese di lite” ha errato a non riformare la sentenza del tribunale sul punto relativo alla loro condanna alle spese del primo grado di giudizio atteso che tali giustificati motivi attengono, com’ è logico, non al singolo grado, bensì all’intera controversia.

3. Il ricorso – al quale non si applica il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 a far data dal 2 marzo 2006) perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 14 novembre 2009, quindi successivamente all’abrogazione di tale norma, disposta (a decorrere dal 4 luglio 2009) L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), – deve essere respinto perchè la cognizione della controversia appartiene al giudice amministrativo.

A. Specificamente in ordine alla domanda, avanzata dagli ex dipendenti dell’ENEA cessati dal servizio in epoca anteriore al 30 giugno 1998, di corresponsione, come richiesto dagli odierni ricorrenti, del trattamento assicurativo al beneficiario …

risultante dalla polizza individuale a suo tempo stipulata dal datore di lavoro, invero, queste sezioni unite (sentenze 14 aprile 2010 nn. 8831 e 8834; 12 ottobre 2009 nn. 21554-21555) hanno già rettamente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo che la prestazione abbia “natura previdenziale”:

si è, infatti, ivi evidenziato excerpta dalle decisioni del 2009) che “ai fini della giurisdizione non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione; ove sussistano questi requisiti, vi è la giurisdizione del giudice ordinario anche quando il lavoratore sia un pubblico impiegato, salvo beninteso il caso di giurisdizione della Corte dei Conti. Ben diverso è il caso in esame in cui – come queste Sezioni unite hanno precisato in analoghe controversie – la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro nell’ambito di una forma di previdenza interna a carattere aziendale, anche se il fondo all’uopo costituito sia alimentato dai contributi a carico anche dei lavoratori; ed infatti le somme in tal modo raccolte appartengono ai soggetti del rapporto di lavoro e costituiscono l’accantonamento di una parte della retribuzione a fini previdenziali (così realizzandosi, ma per il tramite della retribuzione, la funzione previdenziale di cui all’art. 38 Cost.), ed hanno perciò natura del tutto diversa da quella assunta dai contributi previdenziali obbligatori (cfr. Cass., sez. un., n. 21554 del 2009)”.

La stretta inerenza sostanziale al rapporto di impiego (“tale che la contribuzione non è altro che una parte della prestazione retribuiva”), infatti (si è precisato), si riflette sulla determinazione della giurisdizione, nel senso che le relative controversie sono devolute al giudice del rapporto, e quindi al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ove si deducano” (come anche nel caso) “situazioni giuridiche soggettive maturate anteriormente alla data del 30 giugno 1998 (cfr. Cass., sez. un., n. 21554 del 2009, cit; id., n. 10464 del 2008; Ut, n. 23236 del 2005; id, n. 1252 del 2000)”.

Queste sezioni unite (Cass., un. 27 gennaio 2011 n. 1875, che richiama “Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849”) , inoltre, “hanno già da tempo stabilito” pure:

(1) “che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30 giugno 1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia (in tesi) dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore lavoro oppure dalla violazione del generale divieto dei neminem leadere”;

(2) “che a tal fine è irrilevante la qualificazione data dal danneggiato all’azione, perchè quello che conta sono i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, nel senso che (a) “deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all’Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre (b) deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.

Nella fattispecie posta dagli odierni ricorrenti a fondamento della rispettiva domanda è evidente che la “condotta… lesiva” da essi addebitata all’ente (“scelta di non pagare più i premi dovuti dal 1993 in poi”) può “esplicarsi” soltanto nei confronti “dei dipendenti” e mai di “soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego”.

Con l’ordinanza (ex art. 375 c.p.c.) n. 6599 depositata il 23 marzo 2011, ancora ed infine, le sezioni unite hanno anche opportunamente chiarito (in controversia identica, avendo anche quella ad oggetto la individuazione del giudice avente giurisdizione sulla “domanda proposta da … ex dipendenti ENEA per la declaratoria del loro diritto, quali assicurati e beneficiari della polizza collettiva (OMISSIS) stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il relativo trattamento assicurativo … o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza”) che:

(a) “non può rilevare …la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, perchè per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35 dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., n. 5468 del 2009; n. 15849 del 2009)”;

(b) “per gli aspetti risarcitori non si profila alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro”, “non essendo stati… prospettati” (anche in questa controversia come in quella) “successivi comportamenti datoriali rilevanti” ai fini di apprezzate la asserita “permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo”.

B. Il secondo motivo di doglianza è inammissibile.

Considerato il costante (così definito da Cass., 3^, 10 settembre 2010 n. 19282, da cui i brani che seguono) orientamento – di questa Corte, invero, si deve ribadire il principio secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in guai modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione”.

La “la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata”, infatti (Cass., 3^, 12 ottobre 2010 n. 21013), “è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso” (o, anche, di un suo motivo), “rilevabile anche d’ ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490; Cass. 24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046)”, atteso che “l’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11650)”.

Nel caso, dall’esame degli atti la cui cognizione è consentita in questa fase, non si evince (nè i ricorrenti lo indicano) quale sia il punto della decisione impugnata nel quale il giudice a quo – che si è limitato a ribadire la carenza di giurisdizione dichiarata dal tribunale ordinario ed a confermare quella amministrativa indicata dal primo giudice – abbia, sia pure per implicito, affermato e/o ritenuto estinti per decadenza i diritti dei dipendenti ENEA cessati dal servizio anteriormente alla data del 30 giugno 1998, in quanto non azionati entro il 15 settembre 2000: il motivo in esame, quindi, non è in alcun modo “idoneo a risolvere” (peraltro in senso favorevole ai ricorrenti) “la questione” del riparto della giurisdizione, unica “decisa con la sentenza impugnata”.

C. In definitiva, essendo risultata corretta la individuazione, operata dai giudici di merito, del giudice amministrativo quale organo avente giurisdizione sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti dell’ENEA, le parti – in applicazione del principio affermato da queste sezioni unite nella sentenza 22 febbraio 2007 n. 4109 (ribadito da Cass., un., 4 giugno 2007 n. 13048) secondo cui, ricavandosi dalla “chiara enunciazione della norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, univocamente che la pronuncia di cassazione senza rinvio non deve avvenire in tutte le ipotesi in cui questo giudice di legittimità stabilisce che la sentenza impugnata è stata emessa da un giudice sfornito di giurisdizione, ma solo in quei casi in cui, affermando che nè il giudice che detta sentenza ha emesso nè alcun altro giudice è fornito di giurisdizione” (quindi, in ipotesi di improponibilità assoluta della domanda sia innanzi al giudice ordinario che al giudice speciale”), “è stato dato ingresso nell’ordinamento processuale al principio della traslatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione” – vanno rimesse, per lo svolgimento del giudizio di merito, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

D. La violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 – denunziata con l’ultimo motivo di ricorso in riferimento alla richiesta, avanzata alla corte territoriale di ritenere , in ogni caso , compensabili le spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la complessità e la novità della vicenda -, infine, si rivela insussistente perchè il giudice di appello, il quale non ha neppure esposto che sia stato portato al suo esame un motivo di gravame concernente la condanna alla refusione delle spese emessa dal tribunale, non ha, in alcun modo, affrontato una siffatta doglianza, per cui non può essere incorso nel vizio denunziato.

Si verte, invece, in una vera e propria omissione di pronuncia sul motivo, quindi in una violazione dell’art. 112 c.p.c. (per il quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda”) che, come noto, va dedotta innanzi a questo giudice di legittimità unicamente sub specie di nullità della sentenza (art. 132 c.p.c.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 cfr., ancora di recente, Cass., 3^, 10 marzo 2011 n. 5701 (che ricorda, “tra le tantissime”, “Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass., sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23071;

Cass. 6 aprile 2006, n. 8097; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4019; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897″): l'”omessa pronuncia su una domanda, ovvero su un motivo di appello o su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione”.

E. L’ istanza della (sola) B. di correzione dell’errore materiale relativo al suo prenome contenuto nell’epigrafe della sentenza gravata (laddove è scritto ” L.” al posto di ” L.”) è inammissibile: “gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito”, infatti (Cass.: 3^, 20 febbraio 2006 n. 3656;

trib., 22 maggio 2006 n. 12004, che giudica “costante” la giurisprudenza di questa Corte sulla questione e richiama “per tutte Cass. 8526/00”), in quanto “suscettibili di correzione … con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. “, “non possono essere dedotti come motivo di ricorso per Cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate (Cass. 5296/78)”.

L’attribuzione “allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere” della “competenza all’emanazione del provvedimento correttivo” invero (Cass., 3^, 27 luglio 2001 n. 10289, nella quale si ricorda “Cass. 6.2.1995, n. 1348”) , “mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice di merito” (in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori”) “è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per Cassazione, perchè il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per Cassazione”.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 attesa (come evidenziato anche in altre decisioni) la Soggettiva difficoltà della questione”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, innanzi al quale rimette le parti per il giudizio di merito; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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