Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23302 del 23/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 23/08/2021), n.23302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9637-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BOSCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4936/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria

Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il sig. B.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza di prime cure di rigetto dell’opposizione ex artt. 615-617 c.p.c., all’intimazione di pagamento di tre cartelle esattoriali;

– la sentenza impugnata ha rilevato che l’appello era stato proposto con ricorso anziché con citazione e che il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza era stato notificato dopo il decorso del termine lungo semestrale per l’impugnazione; richiamava il principio secondo il quale la forma erronea del ricorso avrebbe potuto essere sanata solo se la notifica del decreto presidenziale, unitamente al ricorso, fosse avvenuta tempestivamente, ma poiché così non era accaduto, pronunciava l’inammissibilità dell’appello;

– la cassazione della sentenza della corte milanese è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

-la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 111 Cost., e degli artt. 442, 433 c.p.c., per avere la corte territoriale pur dando atto che il deposito del ricorso era avvenuto nel termine semestrale dall’emissione della sentenza impugnata, ritenuto inammissibile il proposto appello in quanto notificato all’appellata oltre il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata;

– ciò in quanto ad avviso del ricorrente e il gravame, come accade nel rito del lavoro, debba essere proposto con ricorso, l’unica data da prendere in considerazione per valutare la tempestività o meno della proposizione dello stesso è quella del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice cui è demandato l’esame dell’impugnazione a nulla rilevando se poi effettivamente a seguito della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e discussione da parte del giudicante, la notifica dell’impugnazione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza avvenga oltre il termine mensile o semestrale previsto nel caso in cui venga o meno notificata la sentenza impugnata;

-il Collegio ritiene che il motivo di ricorso così articolato non sia connotato da evidenza decisoria e, pertanto, rimette per la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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