Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23301 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. un., 09/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.TR. – ESAZIONE TRIBUTI S.P.A., attualmente appartenente al “Gruppo

Riscossione”, Agente per la riscossione dei tributi per la provincia

di Bari, Direzione e Coordinamento di Riscossione s.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA Giovanni PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato

BELLOMO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato DAMASCELLI

ANTONIO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ILLUZZI FRANCESCO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2006 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Antonino TRAMUTA per delega dell’avvocato Antonio

Damasceni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

(giurisdizione della Commissione Tributaria).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il sig. D.M.G. ha impugnato in opposizione, dinanzi al giudice di pace, un avviso di mora (così qualificato l’atto impugnato, sia dal giudice di pace adito che dal D.M.) notificatogli dalla società di riscossione Sesit Puglia spa, relativo al pagamento della somma di Euro 85,67, oltre accessori. A sostegno del ricorso introduttivo il D.M. eccepiva la omessa notifica degli atti presupposti, comunque contestualmente impugnati, e vizi di motivazione.

Il giudice di pace ha accolto il ricorso, rigettando preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società convenuta.

La società E.TR. – Esazione tributi spa, subentrata alla Sesit Puglia spa, ricorre oggi per la cassazione della sentenza del giudice di pace, meglio indicata in epigrafe, articolando tre motivi. Il D. M. resiste con controricorso.

Con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 21 D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 riproponendo, sotto vari profili, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto questo ha omesso di esaminare gli atti prodotti e, quindi, non ha rilevato che il debito del quale veniva richiesto il pagamento con l’atto impugnato riguardava tributi, come risulta dall’estratto di ruolo allegato alla comparsa di costituzione e riprodotto nel corpo del motivo.

L’eccezione appare fondata. Effettivamente, dall’estratto di ruolo allegato alla comparsa di costituzione della Sesit Puglia spa, dinanzi al giudice di pace risulta che l’avviso di intimazione riguarda il pagamento di una cartella esattoriale notificata per il pagamento di “tributi” e nella apposita legenda si legge anche “Registro add.le 5% imposta circolaz. soprat”. Pertanto la giurisdizione appartiene al giudice tributario ed erroneamente il giudice di pace si è ritenuto competente.

Da quanto detto deriva che la domanda di annullamento dell’atto impugnato andava proposto dinanzi al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 (in forza del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi) e 19, u.c. (in forza del quale gli atti impositivi, compresi gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento che seguono la iscrizione a ruolo) D.Lgs. n. 546 del 1992.

Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, va cassata la sentenza impugnata e le parti vanno rimesse dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale.

Ogni altra questione resta assorbita dalla rilevata carenza di giurisdizione, rilevabile, come è noto, anche di ufficio ex art. 37 c.p.c., fino a quando sulla questione non si sia formato il giudicato.

Le spese fin qui sostenute vanno compensate in considerazione dell’esito alterno del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rimette le pareti dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Compensa tra le parti le spese di giudizio sostenute.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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