Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23300 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 23/10/2020), n.23300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30657/2019 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO LA VELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CROTONE, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 812/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

B.K., cittadino senegalese, ha chiesto alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze per motivazioni di origine economica;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento B.K. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 23/10/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza in data 15/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata indicazione di alcuna delle ragioni previste dalla legge e dalla normativa internazionale per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate dai ricorrente; 2) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.K. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme interne e delle direttive Europee in materia di immigrazione;

la censura è inammissibile;

osserva il Collegio come, con la proposizione dell’odierna doglianza, il ricorrente si sia limitato – a seguito di una generica, lacunosa e del tutto sommaria ricapitolazione dei principi processuali in materia di protezione internazionale – a rilevare come il giudice a quo avesse ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai ricorrente nel corso del procedimento, a dispetto della coerenza del relativo racconto;

ciò posto – ferma l’assoluta insussistenza di alcuna affermazione, eventualmente contenuta nella sentenza impugnata, circa l’eventuale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell’odierno procedimento – converrà sottolineare come la doglianza in esame, nella misura in cui non evidenzia il ricorso di alcun possibile vizio della sentenza impugnata, non vale a integrare in alcun modo il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo ravvisabile il ricorso di effettivi motivi d’impugnazione del provvedimento sottoposto a censura;

infatti, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa a indefensio dell’amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA