Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23300 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22987/2014 proposto da:

ROMANA DERATTIZZAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3729/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2014 r.g.n. 8169/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso p per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ANGELOZZI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione della società Romana Derattizzazione s.r.l. a cartella esattoriale concernente la richiesta di pagamento della somma di Euro 261.356,03 per contributi previdenziali concernenti gli anni 1988, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.

L’adito Tribunale di Velletri accolse solo in parte l’opposizione, ritenendo fondata esclusivamente l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai contributi pretesi per gli anni 1995-1996.

A seguito di impugnazione principale da parte della società, che aveva chiesto l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione anche per gli anni dal 1992 al 1994, la Corte d’appello di Roma (sentenza del 30.5.2014) rigettò il gravame, nonchè l’impugnazione incidentale svolta dall’Inps avverso il capo della decisione di primo grado che aveva accertato la prescrizione dei crediti contributivi per il periodo 1995-1996.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che la società aveva presentato tre domande di condono nel periodo 1995-1997 e che le stesse avevano comportato la sospensione del termine di prescrizione sino a quando l’interessata aveva rispettato le modalità di pagamento, ha precisato che correttamente il primo giudice aveva escluso la sussistenza della prescrizione per i contributi dovuti per il periodo 1992-1994 (la cartella era stata notificata il 15.3.2005), avendo ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale e quello di sospensione triennale di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, unitamente alla sospensione determinata dall’istanza di condono.

Invero, la prima domanda di condono per il periodo 1992-1994, costituente un modo di attivazione della procedura di regolirizzazione contributiva della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 10, era stata depositata il 27/3/1995, cioè prima della data di entrata in vigore di quest’ultima normativa e l’ultimo pagamento era avvenuto il 30.5.1997. L’appello incidentale dell’Inps era infondato in quanto per il periodo contributivo 1996-1997 vigeva il termine di prescrizione quinquennale e le domande di condono non avevano efficacia interruttiva della prescrizione.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Romana Derattizzazione s.r.l. con due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, contestando la ritenuta durata decennale della prescrizione contributiva di cui trattasi e sostenendo, a tal riguardo, che la procedura di condono non poteva equipararsi, come affermato nell’impugnata sentenza, a quella di recupero del credito contributivo, iniziata prima dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 (che aveva previsto il nuovo termine quinquennale di prescrizione), come tale idonea a far prorogare il precedente termine decennale di maggior durata della prescrizione.

2. Il motivo è infondato.

Invero, con orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, questa Corte ha già statuito che “In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro ai fini dell’applicabilità del regime transitorio della L. 8 agosto 1995, n. 335, ex art. 3, commi 9 e 10, la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è quindi idonea ad interrompere la prescrizione, ma innescando una procedura di recupero dei contributi, costituisce una “procedura già iniziata”, che rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione” (Cass. sez. lav. n. 13831 del 6.7.2015; conf. a Cass. sez. lav. n. 10715 del 4.5.2010)

3. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, in relazione agli artt. 2114,2115 e 2116 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che l’Inps era decaduto dalla facoltà di esigere il pagamento del credito contributivo attraverso l’iscrizione a ruolo dello stesso, posto che l’istituto di previdenza avrebbe dovuto iscrivere le somme riguardanti gli anni 1992, 1993 e 1994 entro e non oltre la data del 31.12.2000, ossia entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della norma di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, citato art. 25, lett. a).

4. Il motivo è infondato.

Anzitutto, si rileva che, così come puntualmente eccepito dalla difesa dell’Inps, trattasi di questione nuova che non risulta essere stata trattata nel giudizio di merito; nè l’odierna ricorrente ha offerto elementi utili per dimostrare che al contrario una tale questione era stata già dibattuta tra le parti in causa.

5. In ogni caso, anche a fronte del rilevo odierno sulla rilevabilità d’ufficio di tale forma di decadenza, si osserva che il motivo in esame è privo di pregio, in quanto questa Corte ha già avuto occasione di precisare che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l’analoga posizione dell’INAIL, v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 5963 del 12.3.2018).

6. In sostanza, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, prevede una decadenza processuale e non sostanziale e ciò in base alle seguenti considerazioni: anzitutto, va tenuto conto del tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; in secondo luogo, sussiste una impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); inoltre, non sarebbe conforme all’art. 24 Cost., un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; oltretutto, la ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo è quella di fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; infine, la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.

7. Orbene, l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 e poi più volte ulteriormente differita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 e dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004. Su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore. E’ chiaro l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla L. n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. La nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 1 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta.

Inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010.

8. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 11.200,00, di cui Euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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