Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23300 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. un., 09/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE VENETO, in persona del Presidente delle Giunta pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TITO MUNARI, ZANON EZIO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, COMUNE DI VERONA;

– intimati –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 1889/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per il

Veneto depositata l11/7/2008 e la n. 187/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE

DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Michele COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per la giurisdizione del TAR

Veneto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Verona con ordinanza del 13-11-2003 n. 1706 emanata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14, comma 3 all’epoca in vigore, richiamato il rapporto della Polizia Municipale che, ancora nel 2001, aveva segnalato al Genio civile di Verona la presenza di rifiuti di tipologia varia in strada della Giara all’altezza del ponte di attraversamento del progno (ovvero di un corso d’acqua a carattere torrentizio) (OMISSIS) nell’area di sedime e di pertinenza del progno stesso, intimava al Demanio dello Stato in solido con il Genio civile di Verona di provvedere all’asporto di rifiuti ed al ripristino dell’area demaniale nel termine di 30 giorni; nel provvedimento era dato atto che l’area era utilizzata come discarica abusiva, che la zona era demaniale, e che l’Agenzia del territorio nel 2003, nel confermare tale circostanza, aveva rappresentato al Comune che la stessa, sotto il profilo amministrativo-gestionale, fosse di pertinenza esclusiva dell’Ufficio del Genio civile della Regione Veneto.

Tale provvedimento veniva impugnato con separati ricorsi dall’Agenzia del Demanio e dalla Regione Veneto dinanzi al TAR del Veneto che, con sentenza del 1-7-2008, declinava la giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a) considerato che, secondo entrambi i ricorrenti, l’area in questione costituiva pertinenza del demanio idrico ed era inclusa tra i beni la cui gestione – ma non la proprietà – era stata trasferita ex D.Lgs. n. 112 del 1998 dallo Stato alle Regioni; trattandosi di interventi di bonifica e di ripristino, il provvedimento gravato avrebbe riguardato una pertinenza del demanio idrico e sarebbe stato suscettibile, in quanto tale, di incidere sul regime delle acque pubbliche.

Il ricorso veniva quindi riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dall’Agenzia del Demanio con atto notificato il 13-11-2008 al Comune di Verona ed alla Regione Veneto, entrambi costituitisi in giudizio; i primo chiedeva la conferma del provvedimento, la seconda l’annullamento.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 2-12- 2009 ha declinato la propria giurisdizione a pronunciare sul ricorso in esame affermando che il provvedimento impugnato non costituiva espressione di potestà incidente neppure indirettamente sul regime delle acque pubbliche perchè rivolto a scongiurare il danno ambientale insito nelle discariche incontrollate, indipendentemente da possibili inquinamenti o qualsivoglia altra turbativa all’assetto delle risorse pubbliche.

La Regione Veneto con ricorso notificato il 4-2-2011 ha denunciato conflitto negativo di giurisdizione chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo; l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Verona non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente premette che il D.Lgs. n. 112 del 1998 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario unicamente la gestione dei beni del demanio idrico e non la proprietà degli stessi, mantenuta allo Stato, che provvede alla relativa amministrazione tramite l’Agenzia del Demanio; aggiunge che le funzioni di polizia idraulica attribuite alla Regione sono finalizzate esclusivamente a garantire il corretto regime idraulico dei corsi d’acqua, e non ad effettuare una generica vigilanza su beni di proprietà dell’Agenzia del Demanio.

La ricorrente conclude aderendo al convincimento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in quanto si controverte nella specie unicamente in ordine a rifiuti abbandonati fuori dell’alveo, e perciò inidonei ad influire sul regime delle acque.

La Corte ritiene che nella fattispecie debba dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Tale conclusione è legittimata dal rilievo che l’ordinanza del Comune di Verona del 13-11-2003 è stata emanata ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14, comma 3; detto articolo, dopo aver sancito il divieto al comma 1 dell’abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ed a comma 2 dell’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, al comma 3 obbliga chiunque violi i suddetti divieti a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; demanda quindi al Sindaco di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale egli procederà all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Alla luce di tale quadro normativo è evidente che l’ordinanza sindacale in questione è finalizzata esclusivamente alla eliminazione secondo le suddette modalità dei rifiuti abbandonalo depositati nelle discariche abusive onde evitare pericoli di inquinamento e di danno ambientale, e che ad essa è del tutto estranea qualsiasi funzione di regolamentazione del regime delle acque pubbliche; pertanto nella fattispecie il fatto che i rifiuti da asportare fossero situati in un torrente facente parte del demanio idrico, non comporta evidentemente che l’ordinanza sindacale che ne aveva disposto la rimozione fosse finalizzata a spiegare una qualsiasi incidenza in materia di acque pubbliche.

I rilievi sopra svolti conducono quindi ad escludere la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e ad affermare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in conformità dell’orientamento costante di questa Corte secondo cui la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche”, sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass. Ord. S.U. 13-1- 2003 n. 337; Cass. S.U. 21-6-2005 n. 13293; Cass. Ord. S.U. 14-6-2006 n. 13692; Cass. Ord. S.U. 8-4-2009 n. 8509).

Deve quindi dichiararsi la giurisdizione esclusiva del TAR del Veneto e cassare la sentenza dell’1-7-2008 del TAR del Veneto davanti al quale occorre rimettere le parti; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la giurisdizione esclusiva del TAR del Veneto, cassa la sentenza dell’1-7-2008 del TAR del Veneto dinanzi al quale rimette le parti, e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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