Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 31/01/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2330 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso 20452-2014 proposto da:
PARINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA
BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO
CARMELO MARIA IMPELLUSO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro
ROMA, VIA
temput(t,., VNLt ImMi ilidLo in
DEI
PORTOGHESI 12, preSS(D l’AvvOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che
per legge;
lo rappresenta
e difende
Data pubblicazione: 31/01/2018
- resistente con procura
avverso la
sentenza
n.
3020/2013
della
–
CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del
13/07/2017
dal
Consigliere
Dott.
GIACOMO TRAVAGLINO;
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
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lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
FATTO E DIRITTO
1. Carlo Panni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano che, confermando la pronuncia di prime cure,
ne aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni causati dal
farmaci emoderivati prodotti con plasma infetto.
2. Il ricorso è illustrato da due motivi.
3. Il Ministero non ha svolto attività difensiva, ed ha depositato un atto di
costituzione per la partecipazione alla sola discussione orale.
4. Il ricorso è infondato.
5. Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione
dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto
sussistente in capo ad esso ricorrente, e non al Ministero intimato,
l’onere di provare la non ancora intervenuta prescrizione del diritto fatto
valere.
Il motivo è privo di pregio, avendo il giudice territoriale fatto corretta
applicazione dei principi costantemente affermati, in subiecta materia, da
questa Corte regolatrice (per tutte, Cass. ss.uu. 583/2008), a mente dei
quali – decorrendo il termine prescrizionale dal momento in cui la
malattia è o può essere percepita come danno ingiusto conseguente al
comportamento colposo o doloso del terzo usando l’ordinaria diligenza;
risultando soltanto l’attore danneggiato il soggetto in grado di percepire
tale ingiustizia; rilevando, a tal fine, quale ultimo termine utile ad
impedire il decorso della prescrizione, la data di presentazione della
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contagio del virus dell’epatite C, contratto a seguito dell’assunzione di
domanda di indennizzo ex lege 210/1992 – è onere dell’istante per il
risarcimento allegare e produrre in atti la relativa prova, che nasce e
resta nella sua indiscussa disponibilità.
6. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c., per
il Panni era risultato affetto era da ritenersi lesione nuova e autonoma
rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento della condotta del
Ministero, onde la produzione di un evento di danno nuovo e diverso, per
il quale non risultava ancora decorso il termine prescrizionale.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, con apprezzamento di fatto scevro da errori logicogiuridici (e perciò solo incensurabile in sede di legittimità) ha ritenuto che
la dedotta lesione fosse priva di ontologica autonomia rispetto alla
precedente malattia, della quale rappresentava, di converso, il momento
finale conseguente al progredire dell’infezione originariamente contratta,
infezione che, integrando gli estremi dell’illecito istantaneo, sia pur ad
effetti permanenti, rappresentava l’indiscutibile dies a quo, quanto alla
sua effettiva conoscenza e rapportabilità causale, del decorso della
(correttamente rilevata) prescrizione.
Il ricorso è pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
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non avere il giudice di appello considerato che il tumore al fegato da cui
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1
Così deciso in Roma, li 13.7.2017
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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bis del predetto art. 13.