Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 08/06/2016, dep.31/01/2017), n. 2330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6353-2014 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE S.
PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PACETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO GHIO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore ad negotia
dott.ssa GI.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1907/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MASSIMO PACETTI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERO per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene impugnata dinanzi a questa Corte la sentenza della Corte di appello di Torino con la quale era stato rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di Alessandria, con la quale veniva solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria proposta dall’attore G.A..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto è a dirsi per patente violazione del principio posto dall’art. 3666 c.p.c., comma 3 in tema di esposizione dei fatti di causa.
Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell’ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che, a tale ormai non più necessaria esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale (Cass. 12803/2012, 1905/2012, nonchè, funditus, Cass. ss.uu. 19255/2010), così onerandosi inammissibilmente la Corte di una lettura di tali atti, non potendo ritenersi legittimamente assolta dall’indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017