Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 04/04/2018, dep. 29/01/2019), n.2330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19930/2016 proposto da

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.A.

BADOERO, 67, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MARIA PASCALE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CIRIACO SAMMARIA, GIANLUCA

CASCELLA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore

Dott. A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO

ROMBI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2016 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di

CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.D. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 204/16 del 26 gennaio 2016, del Tribunale di Torre Annunziata, che – rigettando il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 2875/10 del 13 ottobre 2010 del Giudice di pace di Castellammare di Stabia – ha dichiarato l’improponibilità della domanda risarcitoria avanzata dal dall’odierno ricorrente nei confronti di D.A. e della compagnia di assicurazione Aviva Italia assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Aviva”).

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato coinvolto, il (OMISSIS), in un sinistro stradale, riportando danni sia al veicolo che conduceva, sia alla propria persona, avendo subito lesioni personali.

Adito il Giudice di pace stabiese per il ristoro del danno alla persona, convenendo in giudizio, allo scopo, il proprietario dell’altro mezzo coinvolto (il D.) e la sua assicuratrice per la “rca” (società Aviva), il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda. A tale esito perveniva sul rilievo dell’abusivo frazionamento del credito risarcitorio, atteso che il B. risultava aver già conseguito – a conclusione di una diversa causa civile – il risarcimento dei danni cagionati al proprio veicolo.

Esperito gravame dall’odierno ricorrente, il Tribunale torrese confermava la statuizione, sebbene dichiarando improponibile la domanda attorea, per la stessa ragione posta dal primo giudice a fondamento della propria decisione.

3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il B., sulla base di tre motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione degli artt. 1175,1375 e 2697 c.c..

Esso si articola in due censure, denunciando, per un verso, l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza circa l’improponibilità della domanda in caso di frazionamento del credito risarcitorio, nonchè, per altro verso, la necessità di salvaguardare la tutela dell’affidamento (in casi come quello presente, nei quali l’orientamento giurisprudenziale che ha ipotizzato l’improponibilità della domanda non era ancora emerso al momento in cui l’odierno ricorrente decise di azionare separatamente le due pretese), facendo applicazione dei principi relativi al cd. “prospective overruling”.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – deduce violazione dell’art. 112 c.p.c..

Si lamenta l’omessa decisione – da parte del Tribunale torrese del motivo di appello con il quale si era contestata l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui l’odierno ricorrente sarebbe risultato già guarito dalle lesioni subite, quando decise di adire le vie giudiziali per conseguire il risarcimento dei (soli) danni alle cose, conseguenti al sinistro di cui rimase vittima.

La mancata guarigione a quella data, per contro, giustificherebbe – secondo il ricorrente – la scelta di frazionare la pretesa risarcitoria.

3.3. Il terzo motivo – proposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), subordinatamente al secondo – fa valere il medesimo vizio oggetto del precedente, questa volta “sub specie” di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le pari.

4. Ha resisto con controricorso le società Aviva, per chiedere che l’avversaria impugnazione venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

Viene eccepita, innanzitutto, l’intempestività del ricorso, sul presupposto che il termine per la notificazione dell’impugnazione sarebbe scaduto il 26 luglio 2016.

Inoltre, la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell’impugnazione è argomentata sul rilievo, da un lato, che essa tenderebbe a sollecitare un non consentito riesame del merito della controversia, nonchè, d’altro, che nessun vizio motivazionale sarebbe ipotizzabile nel caso di specie.

5. Il ricorrente ha presentato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni e, inoltre, insistendo anche perchè l’esame della proposta impugnazione sia rinviato ad una pubblica udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di decadenza dall’impugnazione, per intempestività del ricorso.

6.1. Il giudizio radicato dal B. – come ha rilevato, tra l’altro, lo stesso interessato nella propria memoria – tra origine da citazione presentata agli ufficiali giudiziari, per la notificazione, il 22 maggio 2007, sicchè non opera, nel caso di specie, la riduzione (da un anno a sei mesi) del termine ex art. 327 c.p.c..

Infatti, la previsione di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c.), trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 5 ottobre 2012, n. 17060, Rv. 624680-01).

7. Ciò chiarito, il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.

7.1. Il primo motivo non è, infatti, fondato, in nessuna delle due censure in cui si articola.

7.1.1. In tema di “abusivo frazionamento” della domanda risarcitoria non sussiste alcun contrasto nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte, tale, pertanto, da giustificare – come richiesto dal B. – la rimessione del presente giudizio in pubblica udienza.

Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite di questa Corte hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2007, n. 23726, Rv. 599316-01; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., sent. 22 dicembre 2009, n. 26961, Rv. 611016-01, nonchè da ultimo, sebbene con riferimento al credito nascente dall’inadempimento di un’unitaria obbligazione contrattuale, si veda Cass. Sez. 2, ord. 27 luglio 2018, n. 19898, Rv. 650068-01).

Siffatto principio, enunciato per l’obbligazione negoziale, è stato esteso al sistema della responsabilità civile, essendosi affermato che “il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2015, n. 21318, Rv. 637490-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2011, n. 22503, Rv. 642994-01, nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2016, n. 22503, Rv. 642994-01 e Cass.ò Sez. 3, ord. 28 giugno 2018, n. 17019, v. 649441-01).

Il rilievo, anche sul piano deontologico, di siffatta condotta abusiva – data l’idoneità della stessa a determinare “aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all’eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente” (così già Cass. Sez. 1, sent. 30 aprile 2014, n. 9488, Rv. 631153-01) – è stato rimarcato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Esse, difatti, hanno ritenuto che una simile scelta processuale sia suscettibile di determinare una responsabilità disciplinare a carico dell’avvocato, disattendo il rilievo dottrinario secondo cui “la rule against spliting del diritto nordamericano sia regola di substantive law e non di procedure”, ritenendo tale profilo non dirimente, ma attribuendo carattere di decisività, invece, alla “osservanza di principi di correttezza e buona fede quali emergenti da una regola deontologica di protezione” (com’è quella dell’art. 49 codice deontologico degli esercenti la professione forense), “dettata in funzione della responsabilità sociale dell’avvocato quale fondamentale cerniera tra le persone e l’ordinamento giuridico” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 17 gennaio 2017, n. 961, non massimata).

Da questi principi non vi è ragione di discostarsi nel caso che qui occupa, fatta salva la precisazione di cui si dirà nell’esaminare il secondo motivo di ricorso.

7.1.2. Non fondata è anche l’altra censura in cui si articola il primo motivo di ricorso.

Invero, questa Corte ha di recente affermato che la “proposizione di separate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all’arresto delle Sezioni Unite che ha affermato il principio dell’infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto, si sottrae all’applicazione del “prospettive overruling”, secondo cui restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione non ha comportato il mutamento dell’interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito l’improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall’uso strumentale del diritto di azione” (Cass. Sez. 3., sent. 17 gennaio 2017, n. 929, Rv. 642700-01).

7.2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

7.2.1. Il Tribunale di Torre Annunziata ha mancato di pronunciarsi sul motivo di gravame, proposto dall’odierno ricorrente, che censurava la decisione del primo giudice, consistita nel ravvisare l’ipotesi dell’abusivo frazionamento della pretesa creditoria sul presupposto che l’attore sarebbe già guarito dalle lesioni subite, quando decise di adire le vie giudiziali per conseguire il risarcimento dei (soli) danni alle cose, conseguenti al sinistro di cui rimase vittima.

Si tratta di vizio che inficia la sentenza impugnata, imponendone l’annullamento.

7.2.2. Al riguardo, occorre muovere dalla premessa che il vizio d’omessa pronuncia è “configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto”, mentre lo stesso “deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 26 gennaio 2016, n. 1360, Rv. 638317-01).

Orbene, il giudice di appello è effettivamente incorso nella denunciata omissione, la quale riveste carattere di decisività, giacchè era indispensabile, nella specie, stabilire se il B. fosse già guarito dalle lesioni subite quando assunse – per la prima volta l’iniziativa di adire l’autorità giudiziaria al (solo) fine di conseguire il risarcimento del danno alle cose, da ciò dipendendo, in effetti, la qualificazione come lecita o abusiva della scelta di frazionare la domanda.

Difatti, è necessario rammentare come le Sezioni Unite di questa Corte (si veda Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2017, n. 4090, Rv. 643111-01), nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto (sebbene con riguardo ad una fattispecie diversa da quella che qui occupa, ovvero della pretesa creditoria nascente dal medesimo illecito aquiliano), hanno operato un’importante puntualizzazione.

Esse, invero, hanno, per un verso, ribadito che “la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonchè, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)”. Per altro verso, però, il Supremo Collegio ha parzialmente “temperato” tale affermazione, precisando che “le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo” possono “ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l’attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento”. E ciò in quanto, “se l’interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta, è da ritenersi, nell’ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela (ivi comprese la relativa “estensione” e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale), con la conseguenza che l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative “modalità” di proposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 4090 del 2017, cit.).

7.2.3. Orbene, omettendo di pronunciarsi sul motivo di gravame che mirava a contestare la decisione del primo giudice in ordine alla (già) avvenuta stabilizzazione dei postumi permanenti delle lesioni subite dal B., allorchè egli ebbe a richiedere il risarcimento dei danni cagionati al veicolo di sua proprietà, il giudice di appello ha mancato di verificare se sussistesse un “interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle azioni” (per dirla con il sopra illustrato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte), e ciò anche alla luce del principio secondo cui la liquidazione del danno alla persona “deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente”, con la precisazione che “quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi” (così Cass. Sez. 3., sent. 29 dicembre 2014, n. 26897, Rv. 633923-01).

Il motivo di ricorso in esame merita, pertanto, di essere accolto.

7.3. Infine, il terzo motivo di ricorso – che sarebbe assorbito dall’accoglimento del secondo, ove potesse ritenersi ritualmente proposto – è, invece, inammissibile.

7.3.1. Trova, infatti, applicazione – sul punto – il principio secondo cui la “omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, sent. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01).

7.4. Il ricorso, in conclusione, è fondato, nei termini sopra precisati, donde la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, perchè decida la causa nel merito, attenendosi al principio sopra enunciato, e perchè provveda sulle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando non fondato il primo ed inammissibile il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, perchè decida nel merito e provveda sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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