Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 26/01/2022), n.2330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5251-2017 proposto da:

T.M.M., C.L.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.LE FLAMINIO 9, presso lo studio dell’avvocato

CARMINE VERNILLO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DOMENICO MONACO;

– ricorrenti –

nonché contro

D.F.F., E SUOI EREDI; D.F.L.,

D.F.C.A., D.F.F.M.R. IN QUALITA’ DI

EREDI DI D.F.M., D.F.L.V.A.,

S.A., C.C., C.G. (MINORE),

C.A. (MINORE), TO.AN., C.F., TUTTI QUALI EREDI

DI CA.VI.;

– intimati –

Nonché da:

SA.FI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato SABINA MARIA CARLA

PRIGNANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2111/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.M.M., C.V., C.L.M. e C.C. evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Lucera, D.F.M. e D.F.C. chiedendo:

venisse accertata il loro diritto di proprietà pro quota sul lastrico solare a copertura dello stabile, in cui erano allogati i loro enti condominiali in signoria esclusiva;

venisse disposta l’eliminazione delle aperture praticate dai condomini D.F. per collegare alcuni loro enti in signoria esclusiva con altro stabile limitrofo in loro signoria esclusiva;

venisse dichiarato l’illegittimità dell’uso a destinazione alberghiera degli spazi condominiali comuni con il ristoro dei danni patiti in conseguenza delle su descritte condotte illegittime.

Resistettero i consorti D.F. ed il Tribunale dauno rigettò ogni domanda proposta ed i consorti T.- C. proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Bari, cui proposero impugnazione incidentale anche i consorti D.F..

All’esito del giudizio d’appello, la Corte pugliese accolse alcune delle domande proposte dai consorti T.- C., riconoscendo la natura condominiale del lastrico solare e disponendo la chiusura delle aperture tra gli enti condominiali dei D.F. ed altro loro edificio limitrofo, rigettando però la domanda di ristoro danni e l’impugnazione incidentale.

I consorti D.F.M. e gli eredi di C. – proposero ricorso per cassazione avverso la decisione del Collegio barese ed anche i consorti T.- C. interposero impugnazione incidentale.

La Suprema Corte con sentenza n 6887/09 accolse il motivo d’impugnazione principale afferente la statuizione di condominialità del lastrico solare, nonché la ragione dell’impugnazione incidentale afferente l’illegittima destinazione ad uso alberghiero delle parti comuni condominiali con assorbimento della domanda di ristoro danni.

I consorti T.- C. hanno riassunto la causa avanti la Corte d’Appello di Bari, riproponendo le domande correlate ai motivi accolti od assorbiti dalla Suprema Corte di Cassazione ed i consorti D.F. hanno proposto resistenza. Il Giudice di rinvio ha provveduto a regolarizzare il contraddittorio con gli eredi di C.V., parte del primo giudizio ma poi non più evocato, e ad acquisire documento.

Quindi la Corte territoriale ha ribadito la condominialità del lastrico solare e rigettato le domande afferenti l’illegittima destinazione ad uso alberghiero delle parti comuni e di ristoro dei danni patiti mosse dagli originari attori.

Osservava la Corte pugliese come, effettivamente, in forza del contratto del 1968 d’acquisto da C.M. – dante causa dei consorti T.- C. – del lastrico solare sui vani terranei in loro proprietà, i D.F., erigendo in sopraelevazione altri piani dell’edificio, erano divenuti unici titolari del diritto di proprietà sul nuovo lastrico solare realizzato a copertura dell’edificio. Tuttavia, continuava il Giudice di rinvio, con la vendita ai C. di alcuni appartamenti siti nel nuovo edificio senza precisazione alcuna, avvenuta nel 1971, i nuovi condomini erano divenuti contitolari anche delle parti comuni, tra le quali era da annoverare anche il lastrico solare.

Quanto alla domanda di ristoro danni la Corte barese rigettava la stessa con relazione la profilo del mancato godimento del lastrico solare per difetto di prova circa l’effettiva sussistenza del danno ed in relazione al profilo dell’illegittimo uso delle parti comuni al servizio dell’albergo, gestito dai D.F., in quanto detta condotta non illecita e non provato alcun pregiudizio concreto.

I consorti T.M.M. e C.L.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte pugliese fondato su tre motivi, illustrato anche con memoria.

Sa.Fi. resiste con controricorso e propone impugnazione incidentale articolata su unico motivo.

Tutte le altre parti evocate – eredi delle parti originarie – sono rimaste intimate, la sola C.C. ha depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione incidentale svolta dalla Sa. ha fondamento giuridico e va accolta con le conseguenti ripercussioni sull’impugnazione principale mossa dai consorti T.- C..

Con il primo mezzo d’impugnazione principale i consorti C.- T. denunciano, anzitutto, errata motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione delle norme ex art. 2043 e 2056 c.c., posto che il Collegio pugliese, pur avendo accolto la loro domanda di accertamento della condominialità del lastrico solare e contrariamente all’insegnamento impartito con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 2009, non ha riconosciuto il richiesto ristoro del danno per non aver potuto usufruire di detto bene sull’erroneo presupposto che il lastrico solare non fosse calpestabile.

Con la seconda doglianza i consorti C.- T. lamentano sempre vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione delle norme ex artt. 1102,1117 e 1112 c.c. poiché il Giudice di rinvio ha escluso il diritto al chiesto ristoro del danno, conseguente all’asservimento alla destinazione alberghiera – impressa dai D.F. alle parti comuni dell’edificio condominiale ed ai loro enti in signoria esclusiva sull’erroneo presupposto che non concorresse alcun pregiudizio.

Viceversa osservano i ricorrenti la modifica di destinazione d’uso dei beni comuni era in contrasto con il disposto ex art. 1102 c.c., siccome insegna costantemente questo Supremo Collegio, poiché l’attività alberghiera per le modalità di suo svolgimento e lo scopo commerciale perseguito risulta in contrasto con la finalità del bene destinato a civile abitazione, quantomeno sotto il profilo della quiete; scopo perseguito dai D.F. con l’illecito asservimento dell’edificio condominiale ad altro in loro esclusiva signoria.

Con il terzo mezzo d’impugnazione i ricorrenti rilevano violazione del disposto ex artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, poiché il Collegio pugliese ha erroneamente ritenuto di compensare le spese di lite afferenti il giudizio di cassazione pur addossando le spese per i restanti gradi e fasi ai D.F.. Anche la resistente Sa. ha svolto impugnazione incidentale attingendo la statuizione della Corte barese in punto riconoscimento della condominialità del lastrico solare per omesso esame di fatto decisivo e violazione del disposto ex artt. 832,1110 e 1117 c.c., in quanto il Giudice di rinvio non si sarebbe attenuto alle indicazioni in tema date da questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento e rinvio.

Difatti il Giudice di rinvio non aveva adeguatamente valutate le conseguenze del contratto di loro acquisto del diritto di sopraelevazione sui vani terranei del C. del 1968, cui conseguiva la loro titolarità esclusiva del lastrico solare del nuovo edificio realizzato.

Rileva il Collegio come la ragione fondante l’impugnazione incidentale appare pregiudiziale rispetto all’esame delle ragioni di critica mosse con l’impugnazione principale, sicché va esaminata per prima ed appare fondata.

Difatti il Giudice di rinvio è pervenuto alle medesime conclusioni, cui era approdato il Giudice d’appello, sostanzialmente ignorando la ragione giuridica posta da questa Suprema Corte alla base della sua statuizione di annullamento della sentenza d’appello, lumeggiata con il puntuale richiamo all’insegnamento espresso nell’arresto n. 1916/87.

Difatti l’oggetto dell’accertamento di fatto a seguito del quale si ponevano le due soluzioni di diritto, esplicitate da questa Corte Suprema nella decisione adi annullamento della sentenza d’appello, era individuare quando venne a costituirsi il condominio tra le parti:

al momento in cui C.M. vendette il lastrico solare dei suoi due vani terranei ai D.F. con il contratto del 1968, ovvero quando, eretta la porzione di nuovo fabbricato sul lastrico solare, i D.F. vendettero ai C. gli enti realizzati al primo piano.

Dunque la Corte di rinvio era chiamata ad esaminare la situazione di fatto venutasi a realizzare a seguito del contratto del 1968 ed accertare se in tale momento concorrendo parti comuni in cosignoria ai titolari di enti esclusivi – i vani terranei ed il loro lastrico solare – e nulla predicando in contrario il titolo, detta situazione di fatto configurava già l’esistenza di un condominio ovvero se la porzione, eretta dai D.F. sul lastrico solare acquistato, venne a costituire un condominio autonomo con la vendita ai C. nel 1971 di alcuni enti esclusivi.

Nella prima ipotesi – la cui concorrenza fattuale rimane avvalorata dalla richiesta di danni per l’indebito uso delle parti comuni e dalle emergenze di consulenza richiamate dalla Corte circa il mancato uso dei beni comuni da parte dei clienti dell’albergo – proprio sulla scorta degli arresti di legittimità evocati dalla Corte barese nella sua decisione – Cass. sez. 2 n1916/87, Cass. sez. 2 n. 18822/12, insegnamento confermato da Cass. sez. 2 n. 7563/19 – il lastrico solare del nuovo edificio rimaneva in signoria esclusiva del titolare della sopraelevazione e, non già rappresentava, un bene a destinazione comune.

Il lastrico aveva natura di bene a destinazione comune, invece, nella seconda ipotesi, ossia allorquando era escluso che prima della erezione della porzione d’edificio in sopraelevazione s’era già costituito un condominio relativo ai vani terranei in signoria a C.M. ed al lastrico solare in signoria dei D.F. e detto condominio era costituito esclusivamente dalla porzione neo eretta. Pertanto il Giudice di rinvio dovrà valutare la questione sotto questo profilo di fatto e di diritto per accertare se l’attuale lastrico solare è parte comune ovvero bene in proprietà esclusiva dei D.F..

L’accoglimento dell’impugnazione incidentale genera ovvi riflessi d’assorbimento sul primo motivo di ricorso principale ovvero la richiesta di ristoro danni per il mancato godimento del lastrico solare, posto che prima deve esser accertata la concorrenza del diritto leso per poter esaminare la domanda risarcitoria.

Anche la censura mossa con la terza ragione di impugnazione principale rimane assorbita posto che il nuovo Giudice di rinvio dovrà procedere, all’esito del giudizio, nuovamente a disciplinare il regime delle spese dell’intera lite.

Viceversa la seconda ragione di doglianza mossa con il ricorso dei consorti T.- C. appare priva di pregio giuridico e va rigettata posto che si compendia – non solo nel lumeggiare un vizio motivazionale non più riconducibile ad alcuna delle fattispecie ex art. 360 c.p.c., comma 1 – nella proposizione di argomentazione apodittica priva di effettivo confronto con la motivazione esposta dalla Corte distrettuale.

Difatti il Collegio barese ha puntualmente messo in evidenza come, in difetto – nella specie è dato certo – di regolamento condominiale di natura contrattuale che vietasse la destinazione alberghiera degli enti in signoria esclusiva, secondo l’insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 1625/07 -, la citata destinazione alberghiera di ente condominiale non è in contrasto con il regime privatistico del condominio.

Inoltre il Giudice di rinvio ha accertato che alcun particolare pregiudizio risulta provato in causa dai ricorrenti.

A fronte di detta puntuale motivazione l’consorti C.- T. si sono limitati ad evocare l’insegnamento di legittimità in tema di modifica dell’uso del bene comune mediante sua alterazione, mentre nella specie risulta modificata la mera destinazione d’uso del bene in signoria esclusiva, nonché ad apoditticamente affermare che sussiste il pregiudizio lamentato senza nemmeno confrontarsi con l’accertamento fattuale, operato dal Giudice di rinvio, che, in concreto, i beni comuni – androne d’ingresso, le scale ed i ballatoi – erano utilizzati solamente dai titolari degli alloggi siti al primo piano, una volte che i D.F. avevano chiuso gli accessi degli enti in loro signoria esclusiva utilizzati nell’ambito della loro attività commerciale verso le citate parti comuni condominiali.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di lite per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie l’impugnazione incidentale, assorbiti il primo ed il terzo motivo dell’impugnazione principale e rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, altra sezione, che anche provvederà sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

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