Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21111/2017 R.G. proposto da:

L.M., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Conte e

Vincenzo Ussani d’Escobar, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Pieve di Cadore, n. 30;

– ricorrente –

contro

AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC., in persona del legale rappresentante

p.t. S.D., e AMTRUST EUROPE LTD., in persona del legale

rappresentante p.t. C.J.E., rappresentate e difese

dagli Avv. Prof. Massimo Benedettelli e Marco Torsello, con

domicilio eletto in Roma, piazza di Pietra, n. 26, presso lo studio

dell’Avv. Daniela Jouvenal Long;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 20615/17 depositata

il 31 agosto 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 31 agosto 2017, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Prof. L.M., in qualità di presidente del collegio arbitrale costituito per la risoluzione di due controversie insorte tra l’AmTrust Financial Services e l’AmTrust Europe Ltd. da un lato, e la Trust Risk Group S.p.a. e la Trust Risk Italia S.r.l. dall’altro, avverso l’ordinanza emessa il 6 maggio 2016, con cui il Presidente del Tribunale di Milano aveva accolto l’istanza di ricusazione proposta dalle prime due società nei confronti del ricorrente;

che avverso la predetta sentenza il Prof. L. ha proposto istanza di correzione di errore materiale, illustrata anche con memoria, alla quale l’ATFS e l’ATE hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, a sostegno dell’istanza, il ricorrente assume che, nel condannarlo al pagamento delle spese processuali, invece di disporne la compensazione, questa Corte è incorsa in errore materiale, non avendo tenuto conto della peculiarità della questione trattata, in ordine alla quale sussisteva un contrasto di giurisprudenza, e non avendo considerato che, in quanto non dichiarata dalla Sezione filtro, ma da una Sezione semplice, l’inammissibilità non poteva ritenersi manifesta o comunque immediatamente rilevabile;

che, ad avviso del ricorrente, la condanna alle spese non risponde a principi di ragionevolezza e proporzionalità, facendo ricadere su di lui le conseguenze di una mancata pronuncia della Sezione filtro, e costituendo comunque l’effetto di un errore commesso dal Tribunale di Milano, il quale aveva consentito la sua partecipazione al procedimento di ricusazione, in qualità di arbitro ricusato;

che il ricorso è inammissibile;

che, nel sollecitare la correzione della statuizione adottata da questa Corte in ordine al regolamento delle spese processuali, il ricorrente non evidenzia infatti un difetto di corrispondenza tra l’ideazione posta a fondamento della decisione e la sua materiale esteriorizzazione, chiaramente ed immediatamente rilevabile attraverso il confronto tra le diverse parti della sentenza, ma contesta il contenuto sostanziale della decisione, univocamente emergente dalla formulazione testuale del dispositivo e della motivazione, lamentando l’ingiustizia della condanna alle spese, in relazione all’oggettiva incertezza delle questioni trattate in giudizio ed alla non imputabilità dell’iniziativa processuale;

che il vizio in tal modo dedotto non è riconducibile alla nozione di errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., per tale dovendo intendersi quello che non riguarda la sostanza del giudizio formulato nel provvedimento, ma la manifestazione del pensiero all’atto della sua formazione, e si risolve quindi in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (cfr. Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19601; 9/09/2005, n. 17977; Cass., Sez. II, 11/04/2002, n. 5196);

che nella specie, d’altronde, non è riscontrabile alcuna discordanza tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione, idonea a legittimare l’affermazione dell’erroneità della condanna alle spese, trovando quest’ultima giustificazione nella dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, che, traducendosi nella soccombenza del ricorrente, comporta l’applicazione della regola di cui all’art. 91 c.p.c.;

che, in quanto funzionale all’eliminazione di vizi meramente formali e non incidente sul contenuto sostanziale della decisione, il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non contenziosa, con la conseguenza che, non essendo possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass., Sez. VI, 4/01/2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213; Cass., Sez. III, 4/05/2009, n. 10203), e non può trovare spazio neppure la condanna di una delle parti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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