Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19712-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SILA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 610/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società Sila srl impugnava la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a seguito di due avvisi di liquidazione per maggiore imposta INVIM in relazione alle dichiarazioni presentate il 31.7.1993.

2. La Commissione Provinciale di Cagliari accoglieva il ricorso rilevando la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo per avere notificato la cartella di pagamento oltre il termine triennale dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito l’ammontare delle imposte dovute e richieste con gli avvisi di liquidazione impugnati.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Sardegna dichiarava inammissibile l’appello per decorrenza dei termini di impugnazione.

3. La sentenza veniva fatto oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, e dell’art. 155 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto spirato il termine per l’appello in data 13.3 2011 anzichè il 14.11.2011.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, dispone che “se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dell’art. 38, comma 3” che a sua volta prevede che “se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c., comma 1”.

2.2 Essendo pacifico che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima del 4/7/2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, che ha modificato l’art. 327 c.p.c., l’atto di appello andava proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

2.1 L’appello è stato proposto prima dell’entrata in vigore della L. n. 132 del 2014, fissata nell’anno 2015, che ha ridotto il termine di sospensione del periodo feriali sicchè al termine annuale deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre.

2.2 Sul punto va precisato che per costante giurisprudenza di questa Corte “il termine cd. lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, va aumentato di quarantasei giorni – computati ex numeratione dierum – per la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, vecchio testo, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1 agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della detta sospensione” (cfr. Cass. n. 1203/2019, 4310/2015, 22699/2013, 11491/2012).

2.3 Ciò premesso, la sentenza di primo grado (non notificata) è stata pubblicata il 27.1.2010 e il termine per impugnare, come sopra computato, scadeva il giorno 14.3.2011.

2.4 Risulta dalla cartolina di ritorno riprodotta nel ricorso che l’appello è stato spedito dall’Agente postale il 14.3.2011 ultimo giorno utile sicchè, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure l’appello è tempestivo.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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