Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2330 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

PROMO SPEED s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 21 luglio e’ stata depositata relazione che qui

si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. la controversia ha per oggetto l’opposizione all’avviso di accertamento del reddito Irpeg della societa’ Promo speed a seguito del riscontro della fatturazione di operazioni inesistenti. La C.T.P. di Bologna ha accolto il ricorso rilevando che l’assoluzione degli amministratori in sede penale aveva dimostrato l’assenza di prove circa l’inesistenza delle operazioni contestate dall’amministrazione finanziaria. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

2. ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo l’omessa motivazione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p..

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

che:

1. il primo motivo di ricorso e’ fondato dato che la C.T.R. motiva la propria decisione con clausole di stile che rendono la esplicazione delle ragioni che hanno giustificato la decisione meramente apparente; il secondo motivo deve ritenersi invece infondato dato che non vi e’ stata nella motivazione della C.T.R. alcuna affermazione dell’efficacia preclusiva del giudicato penale ma solo un riferimento ad esso;

2. sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e qualora la presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso che va considerato comunque assorbito, e che pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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