Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 233 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. II, 11/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 11/01/2010), n.233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZZO VITTORIO ENEA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA VERONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 253/2005 della GIUDICE DI PACE di VERONA,

depositata il 19/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato CERQUETTI, difensore del ricorrente che ha chiesto

di riportarsi ed insiste sulle conclusioni gia’ assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento del ricorso del primo

e secondo motivo assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di Pace di Verona del 20.5.04 A.L. propose opposizione ex art. 205 C.d.S. avverso l’ordinanza – ingiunzione del 6.4.04 del Prefetto di quella provincia, con la quale gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 285,89,per la violazione di cui all’art. 43 C.d.S., comma 3 e art. 146 C.d.S., comma 3 (mancato arresto della marcia del veicolo al comando di agente in divisa,in corrispondenza di attraversamento pedonale), accertata con verbale della polizia municipale della medesima citta’ del (OMISSIS), notificato il 23.9.03.

L’opponente dedusse in particolare l’omessa contestazione immediata dell’infrazione ed, in subordine, l’indebito assoggettamento alla decurtazione del punteggio di guida, pur in assenza di identificazione del conducente, in proposito esponendo che il veicolo interessato era utilizzato anche da vari dipendenti della propria azienda, sollevando al riguardo questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126 bis C.d.S. L’opposizione,alla quale la Prefettura aveva resistito costituendosi con proprio funzionario, venne respinta con sentenza del 25.10.04, depositata il 14.1.05, con espressa conferma sia della sanzione pecuniaria irrogata dal Prefetto, per il cui pagamento concedeva ulteriore termine perentorio fino al 31.12.04, sia della decurtazione del punteggio dalla patente.

Il giudicante, premesso che la sussistenza dell’addebito, di particolare gravita’, era risultata inconfutabile, considerava che l’impossibilita’ di procedere alla contestazione immediata aveva trovato adeguata giustificazione nell’esigenza del verbalizzante di continuare ad occuparsi dell’attraversamento dei pedoni “nel preminente interesse alla sicurezza sociale” e che nessun concreto elemento documentale o presuntivo era stato addotto a sostegno della tesi, secondo la quale l’infrazione sarebbe stata commessa da un dipendente dell’opponente. Contro tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

I primi due motivi di censura, rispettivamente deducenti violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla questione di legittimita’ costituzionale e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 2 introdotto dal D.Lgs. n. 9 del 2002, art. 7 nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 7 co. 3 lett. b) D.L. 151/03, conv. con modd. nella L. n. 214 del 2003 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, sono fondati. Come e’ noto il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 126 citato, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente, quando ometta di comunicare all’autorita’ amministrativa procedente le generalita’ del conducente che abbia commesso l’infrazione. Gli effetti di tale pronunzia si applicano a tutti i rapporti che, alla data della stessa, non erano stati ancora definiti e, dunque, anche nel presente giudizio Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, nella parte in cui e’ stata espressamente confermata la decurtazione del punteggio dalla patente di guida, per non avere l’opponente, al quale il verbale era stato contestato in via differita, quale proprietario del veicolo solidalmente responsabile ex art. 196 C.d.S., comunicato le generalita’ dell’effettivo, non identificato, conducente. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte puo’ direttamente provvedere all’accoglimento dell’opposizione in parte de qua.

Con il terzo motivo si deduce l’incertezza della data di pubblicazione della sentenzi impugnata, perche’ da un timbro della cancelleria apposto sul retro del provvedimento figurano due date, del 14.1.05 e del 19.1.05, con le rispettive diciture “depositato” e “pubblicato”. Il motivo, pur traendo spunto da una effettiva discordanza tra la data del deposito in cancelleria (che per consolidato principio segnargli effetti della decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. in rel. all’art. 133 c.p.c., il momento della pubblicazione del provvedimento, indipendentemente dal compimento delle successive formalita’ di comunicazione alle parti: v. tra le altre, Cass. 4698/00, 2630/97, 6542/98, S.U. 3501/79), e quella diversa della pubblicazione, ritenuta dalla cancelleria, e’ inammissibile per difetto di concreto interesse, considerato che il ricorso avverso la sentenza suddetta (non notificatale stato notificato in data 4.5.05, ampiamente dunque nel termine annuale, con riferimento sia all’una, sia all’altra data.

Con il quarto motivo si lamenta che il giudice ha rimesso in termini il ricorrente per il pagamento della sanzione pecuniaria fino al 31.12.2004, ma che tuttavia la sentenza e’ stata depositata in cancelleria solo il 14.1.2005 e “pubblicata” (vale a dire comunicata alle parti) il 19.1.2005, quando il termine perentorio era gia’ scaduto.

La doglianza non e’ meritevole di accoglimento, non solo perche’ non deduce alcuna specifica violazione di legge o vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, ma anche perche’ sostanzialmente priva di concreto fondamento, considerato che il dispositivo della sentenza impugnata, in conformita’ a quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 fu pronunziato e letto in udienza il 25.10.2004, sicche’ l’opponente fu messo in condizioni di provvedere tempestivamente a quanto motu proprio (punto sul quale non vi e’ impugnazione dall’una o dall’altra parte) disposto dal giudice di merito.

Tenuto conto dell’esito giudizio, nel quale la Prefettura non ha resistito, le spese devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 92 c.p.c., poiche’ il ricorso e’ stato accolto solo in parte ed in conseguenza di una pronunzia sopravvenuta della Corte Costituzionale, rimanendo confermata, quanto a quelle di merito, analoga statuizione del giudice a quo.

PQM

LA CORTE Accoglie i primi due motivi di ricorso, per l’effetto cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando sull’opposizione, in parziale accoglimento della stessa, dichiara l’opponente non assoggettabile alla decurtazione del punteggio dalla patente di guida. Rigetta i rimanenti motivi di ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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