Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 233 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13697-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1499/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO del 7/07/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte meglio indicata in epigrafe che ha confermato l’annullamento dell’accertamento notificato a S.E. disposto dal giudice di primo grado.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Il procedimento va definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per avere la CTR utilizzato ai fini della decisione i documenti prodotti in giudizio dalla parte contribuente ancorchè la stessa non avesse risposto alla richiesta di acquisizione documentale inviatale con il questionario ritualmente inviatole, è inammissibile.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco – cfr. Cass. n. 11765/2014; Cass. n. 22126/2013.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia non ha documentato che tale avvertimento fosse stato espresso nella richiesta di questionario inviata ai sensi del ricordato art. 32, sicchè la censura difetta del carattere dell’autosufficienza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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