Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 233 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 233 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTE N Z A

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in
p.t., domiciliata in Roma

persona del Direttore
Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Pizzi Osvaldo & C. srl, in persona del legale
rappresentante p. t.,
– intimata

avverso la sentenza n. 1/35/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/1//2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti
della Pizzi Osvaldo & C. srl (che non resiste con

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Data pubblicazione: 09/01/2014

controricorso), avverso la sentenza n. 1/35/2009
del 16/12/2008, depositata in data 27/01/2009,
della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia Sez. 35, con la quale in una
controversia concernente l’impugnazione di un
provvedimento di diniego, per tardività, di una
domanda di condono, ai sensi dell’art.9 1.289/2002,
presentata, nel 2004, dalla contribuente per le

– è stata confermata la decisione n. 121/02/2007
della Commissione Tributaria Provinciale di Milano,
che aveva accolto il ricorso della contribuente.
La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ritenendo
tempestiva la domanda, avendo il contribuente
“effettuato il pagamento il 13/10/2003 e la prima
dichiarazione il 17/10/2003 e non già il
16/9/2004”.
I giudici d’appello, tra l’altro, rilevavano che
“al di là della forma non certo impeccabile”,

nella

sostanza, la domanda di condono, come richiesta,
doveva ritenersi tempestiva ed adeguata, essendo
stati effettuati tempestivamente “le comunicazioni”
ed “I versamenti”,

mentre era stato presentato in

data 16/09/2004 solo un modello

“F24″ corredato da

documentazione comprovante l’avvenuta
dichiarazione”,

cosicché appariva

formalismo preteso dall’Ufficio,

“eccessivo”

il

“addirittura a

pena di inammissibilità del condono nonostante la
congruità delle somme versate”.
Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate avanza un unico motivo
di ricorso, per violazione degli artt.8 e 9 della
1.289/2002, per avere i giudici tributari ritenuto
regolare la domanda di definizione agevolata
presentata dalla contribuente, nei termini, per gli

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annualità dal 1997 al 2001 ed anche per l’anno 2002

anni dal 1997 al 2001, solo in via cartacea, e
dunque ritenuto equipollente, ai fini del
perfezionamento del condono, la presentazione di
una domanda in forma cartacea rispetto a quella,
prescritta, in forma telematica.
Risulta effettivamente, dalla sentenza e dal
ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che la
contribuente aveva provveduto, quanto alla domanda

dell’art.9 1.289/2002, ad una presentazione, in
data 17/10/2003, irrituale, di copia della ricevuta
del versamento (modello F24) effettuato il
13/10/2003 e di una dichiarazione

“informativa”

scritta della volontà di aderire alla definizione
agevolata per dette annualità, provvedendo,
soltanto in data 16/09/2004, oltre il termine di
legge del 31/05/2004, alla presentazione in via
telematica. La stessa società aveva quindi, per
l’anno d’imposta 2002, effettuato, ai sensi
dell’art.9 1.289/2002, un secondo versamento, in
data 16/04/2004, e presentato, regolarmente per via
telematica, una dichiarazione di condono, ma
soltanto in data 24/05/2004, laddove “in base alla
circolare n. 7/E del 18/02/2004, in caso di mancata
definizione per gli anni 1997-2001, la
dichiarazione relativa al 2002 avrebbe dovuto
essere presentata entro il 31/10/2003”.
E’ stato quindi emesso dall’Agenzia delle Entrate
un atto di diniego del condono, sia in relazione a
detti anni di imposta, sia in relazione all’anno
2002, stante la tardività di tale ultima domanda,
derivante dal mancato perfezionamento della
definizione agevolata per gli anni precedenti.
2. Il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito (Cass.26506/2011;

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di condono per gli anni dal 1997 al 2001, ai sensi

Cass. 5185/2011) che, ai fini del perfezionamento
del condono fiscale, ai sensi della L. n. 289 del
2002, ex artt. 8 e 9, l’integrazione delle
dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i
quali i termini di presentazione sono scaduti il
31.10.02, deve essere effettuata mediante
presentazione di una formale dichiarazione
integrativa nei termini previsti dalla norma

solo pagamento dei maggiori importi dovuti
all’amministrazione finanziaria (Art.9, comma 1,
nel testo vigente dal 16/09/2003:

“I contribuenti,

al fine di beneficiare delle disposizioni di cui
al presente articolo, presentano una
dichiarazione con le modalità previste dal commi
3 e 4 dell’articolo 8, concernente, a pena di
nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali i
termini per la presentazione delle relative
dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al comma
2, lettera a), nonchè, anche separatamente, per
l’imposta sul valore aggiunto.”).
Ed invero detta norma sanziona con l’inefficacia
della domanda di condono l’omessa presentazione
della

dichiarazione

integrativa

perentorio previsto dalla legge,

nel

ancorché i

maggiori importi dovuti siano stati,
tempestivamente

versati

dal

termine

invece,

contribuente,

correlando il prodursi di tutti gli effetti
giuridici del c.d. condono tombale al solo
“perfezionamento della procedura prevista”.
La presentazione di tale dichiarazione è, invero,
finalizzata a consentire all’Amministrazione la
corretta determinazione della base imponibile,

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suindicata, non essendo, all’uopo, sufficiente il

nonché di stabilire l’esattezza degli importi
versati dal contribuente ai fini del
perfezionamento del condono. La dichiarazione deve
essere “presentata in via telematica direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
indicati dall’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive

Se tale è la ratio della previsione normativa del
duplice adempimento sopra indicato, risulta
evidente che “il

mancato compimento anche di uno

solo di detti adempimenti nel termine prefissato
dalla legge non può non comportare il mancato
perfezionamento della fattispecie estintiva del
debito tributario, per mancato perfezionamento del
condono richiesto dal contribuente”

(Cass.

26506/2011).
3. L’accoglimento della censura mossa all’impugnata
sentenza ne comporta la cassazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di
decisione nel merito, di cui all’art. 384 c.p.c.,
comma 2, rigetta il ricorso proposto in primo grado
dalla contribuente.
Le spese processuali dell’intero giudizio vanno
integralmente compensate tra le parti, attese tutte
le peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della società contribuente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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modificazioni”.

Al

MATERIA TRIBUTARIA
Il Presidente

Quinta sezione civile, il 14/A/2013.

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