Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 233 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. III, 05/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 05/01/2022), n.233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37410/2019 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo 61

presso lo studio dell’avvocato De Angelis Rossella, rappresentato e

difeso dall’avvocato Dalla Bona Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro p.t. elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

Nonché contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Verona Sez. Padova;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.R., proveniente dal (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.R. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che, con decreto n. 9568/2019 dell’11 novembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente asilo per le numerose incongruenze e contraddizioni in esso riscontrate;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di motivi di persecuzione.

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non avendo il ricorrente allegato alcun rischio di persecuzione riconducibile all’ipotesi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

Circa la situazione socio-politica del (OMISSIS) il giudice ha osservato che nonostante dalla fonti consultate emergesse una persistente situazione di instabilità non emergeva la presenza di conflitti idonei a costituire un rischio per fasce indiscriminate della popolazione;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non avendo il richiedente asilo né allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità né depositato alcuna documentazione volta a dimostrare il suo percorso di integrazione all’interno del territorio italiano.

3. 11 decreto è stato impugnato per cassazione da B.R. con ricorso fondato su quattro motivi.

11 Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10,25 e 111 Cost. nonché art. 47 CEDU per aver il Tribunale considerato come unica la domanda già proposta in fase amministrativa ed essersi pronunciato su tutte e tre le forme di protezione (status di rifugiati; protezione sussidiaria; protezione umanitaria) non considerando le domande proposte dal ricorrente in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo.

4.2. Con il secondo motivo cli ricorso il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per violazione delle norme speciali che disciplinano la formazione della prova nel giudizio di protezione internazionale. Sostiene che il Collegio avrebbe dovuto indicare le C.O.I. acquisiste d’ufficio ed assegnare un termine ex art. 101 c.p.c. affinché il ricorrente, tramite il suo difensore, potesse svolgere la propria attività difensiva.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del “sistema normativo” rappresentato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a); D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 8 e art. 9 per contrarietà all’art. 24 Cost. e art. 47 CEDU per la parte in cui consente alla Commissione Territoriale di procedere alla raccolta di prove senza che il ricorrente possa svolgere un’attività difensiva al riguardo.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 nonché dell’art. 5, comma 6 TUI, per non aver il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria ritenendo erroneamente che l’assenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure di protezione maggiori escludesse il riconoscimento anche della forma di protezione minore.

5. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta eli bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie tale requisito è del tutto carente e manca una esposizione delle ragioni che hanno portato il richiedente ad abbandonare il paese d’origine, del rischio di persecuzione e del grado di integrazione nel territorio italiano.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso e, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

 

 

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