Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23299 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27746/2015 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICANDRO 55,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA D’ANGELO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SPIRITO, TANIA DI

GREGORIO;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LUNGHEZZA 2006 SAS di G.P.S., in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO BERLIRI;

– controricorrente –

e contro

E.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4791/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza del ricorso: 1) Infondato il primo motivo perchè, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l’applicazione del primo comma dell’art. 327 c.p.c.; 2) Inammissibile il secondo motivo giusti i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19881 del 2014.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza camerale ha depositato memoria unitamente ad atto di transazione, specificando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

P.V. con ricorso R.G. 27746 del 2015 ha chiesta a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 4791 del 2015 con al quale la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.V. avverso la sentenza n. 13450 del 2011 del Tribunale di Roma avente ad oggetto l’esecuzione di un contratto preliminare di vendita intercorso tra la stessa e la società Immobiliare Lunghezza 2006 di G.P.S. sa.

Secondo la Corte distrettuale l’atto di appello era stato notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c., a pena di decadenza e nel caso in esame non sussisteva un’ipotesi riconducibile alla norma di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2.

La cassazione di detta sentenza è stata chiesta per due motivi: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto riguardanti l’art. 327 c.p.c., n. 2 e art. 292 c.p.c., nn. 1 e 4; 2) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). La società Immobiliare Lunghezza 2006 di G.p.S. sas. Ha resistito con controricorso.

Ritiene che:

1.- In via preliminare, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1) e dell’art. 390 c.p.c., vada dichiarata l’estinzione del giudizio, posto che la parte ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, unitamente ad atto di transizione, intervenuto tra tutte le parti in giudizio e sottoscritto anche da entrambi i difensori, con il quale, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere le une rispetto alle altre in relazione alle controversie scaturite dal contratto preliminare dell’immobile oggetto del giudizio.

Considerato che l’atto di transazione è a firma di entrambe le parti le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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