Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23298 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1963/2014 proposto da:

V.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato MARIKA

ROSSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRNA RASCHI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIA FAVATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1505/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 383/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MIRNA RASCHI;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 2 dicembre 2013, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, proposta da V.L., volta al riconoscimento dell’origine professionale delle malattie contratte quale lavoratore marittimo addetto alla navigazione e del relativo indennizzo per menomazione pari all’80 per cento.

2. La Corte di merito, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in sede di gravame, escludeva la natura professionale delle malattie denunciate, alcune non tabellate ed altre, pur tabellate (patologia respiratoria e ipoacusia), non qualificabili come tabellate per non avere il lavoratore svolto la prestazione lavorativa in ambiente polveroso e chiuso in modo continuativo e per non essere risultata certificata un’esposizione personale quotidiana; inoltre, quanto alla denunciata broncopneumopatia cronica ostruttiva, la correlazione causale era di mera probabilità, occorrendo l’elevata probabilità; per il diabete mellito appariva evidente la componente genetica (soffrendo della stessa malattia la madre e la sorella del lavoratore); il quadro morboso esofago-gastrico era da ascriversi al fumo di sigarette e al diabete mellito; il quadro infettivo epatico non era evoluto verso alcuna forma cronica; dal quadro cervicodiscoartrosico cervicale non emergevano elementi tali da ricondurne l’eziopatogenesi all’attività svolta, pur non essendo ricavabile, dall’istruttoria espletata, l’esposizione al rischio della movimentazione manuale dei carichi; quanto al disturbo depressivo-endoreattivo di grado medio non era ravvisabile costrittività organizzativa; infine, relativamente alla ipoausia percettiva bilaterale non risultavano rilievi documentali idonei a far presumere, in via analogica, la concreta esposizione al rischio da rumore otolesivo in ambiente lavorativo, per essere i primi accertamenti indicativi di ipoacusia risalenti ad epoca successiva (circa due anni e mezzo) alla conclusione del periodo di navigazione e non potevano supplire a tale carenza le generiche e valutative affermazioni rese dai testimoni.

3. Avverso tale sentenza V.L. ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi di ricorso, deducendo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione a questione tecnica rilevante per la definizione della causa (primo motivo) e a quattro deposizioni testimoniali (secondo motivo), il ricorrente si duole del mancato rinnovo dell’indagine peritale, della mancata assunzione di prova delegata e della pretermissione delle dichiarazioni testimoniali della quali non viene dato atto nel ragionamento decisorio.

5. Il ricorso è da rigettare.

6. Entrambi i motivi di censura, trascurando la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile, in base al comma 3 della medesima norma, ai provvedimenti pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dall’11 settembre 2012), pretende ancora sindacabile col ricorso per cassazione il vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

7. Nè la doglianza può essere convertita nel diverso vizio contemplato dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che rende censurabile per cassazione il solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

8. Il fatto storico, essendo allegato e dunque tematizzato (id est, incluso nel thema decidendum o nel thema probandum), non va confuso con i singoli aspetti della complessiva ricostruzione fattuale, idonei a inclinare in un senso piuttosto che in un altro la valutazione del medesimo fatto controverso, ma ritenuti dal giudice recessivi rispetto ad altre emergenze.

9. In tal caso non si configura un omesso esame del tema storico, ma solo un apprezzamento di merito non conforme alle aspettative della parte ricorrente, apprezzamento che, del resto, era insindacabile anche a tenore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Costituisce, inoltre, consolidato insegnamento che con potere ampiamente discrezionale il giudice può disporre l’eventuale rinnovazione delle indagini peritali, la sostituzione del consulente, la richiesta di chiarimenti sulla relazione già depositata, disporre un supplemento o un’integrazione delle indagini, la rinnovazione in toto o in parte delle attività peritali e per tale ampia discrezionalità che connota, in particolare, per quanto qui rileva, l’esercizio del potere del giudice di rinnovare la consulenza tecnica, non è esercitabile alcun sindacato in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 20227 del 2010; Cass. n. 17693 del 2013).

11. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., le quali – in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute – devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio; nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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