Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23298 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26390/2015 proposto da:

U.G., U.M., U.A., UG.GA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIERGIORGIO LOI;

– ricorrenti –

contro

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MASSIMO CANNELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE LOY;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile perchè proposto, oltre i termini di decadenza ex art. 327 c.p.c.. La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

Fatti di causa:

I sigg. U. ( G., A., M., Ga.) con ricorso del 27 ottobre 2015 hanno chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 296 del 2009, con la quale la Corte di Appello di Cagliari aveva statuito che il confine tra i fondi, di proprietà dei sigg. U. e di P.M.G., siti in (OMISSIS) e censiti al foglio (OMISSIS) e mappali (OMISSIS) da un lato e mappali (OMISSIS), dall’altro, correva in corrispondenza del confine catastale accertato dalla consulenza tecnica di ufficio in data 2 luglio 2003 e, per l’effetto, ordinava l’apposizione dei termini inamovibili lungo la linea suddetta; nonchè, per quanto occorresse, la cassazione della sentenza n. 493 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione della sentenza n. 296 del 2009.

La cassazione è stata chiesta per un motivo: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. P.M.G. ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione.

In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto oltre i termini di decadenza stabiliti per il ricorso di cassazione.

Giova premettere che a seguito della modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 68, la disciplina del concorso fra l’istanza di revocazione della sentenza d’appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione. Ciò comporta che, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell’istanza medesima, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’istante di agire in giudizio, atteso che egli dispone, comunque, per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere.

Pertanto nel caso in esame i sigg. U. nel presentare domanda di revocazione della sentenza n. 296 del 2009 hanno chiesto la sospensione dei termini per l’impugnazione della stessa sentenza per cassazione. La richiesta sospensione è stata concessa dalla Corte di Appello di Cagliari con decreto del 29 gennaio 2010. Considerato che la sentenza n. 296 del 2009 era stata notificata il 3 dicembre 2009, alla data del 29 gennaio, erano trascorsi 57 giorni del termine di sessanta giorni, per la proposizione del ricorso per cassazione. Considerato poi che la sentenza che chiudeva il giudizio di revocazione è stata notificata il 28 luglio 2015, il termine utile per proporre ricorso per la cassazione della sentenza n. 296 del 2009 veniva a maturare, considerato il termine di sospensione feriale, il 19 settembre 2015. Epperò il ricorso per cassazione è stato notificato il 27 ottobre 2015 e, dunque, oltre i termini di decadenza.

Nè è possibile nel caso in esame ritenere che resta salvo il ricorso per la cassazione della sentenza n. 493 del 2015 che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 196 del 2009 perchè il ricorso, comunque, non contiene censure rivolte a detta sentenza.

2.- L’inammissibilità del ricorso per cassazione rende superfluo l’esame del merito dell’unico motivo di ricorso.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti in solido condannati a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro. 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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