Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23297 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29032/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE

31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIA SALAMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3311/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2016 R.G.N. 5798/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo dell’attuale intimato di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Compagnia di assicurazione;

2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo un motivo di censura;

3. la parte intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. la sesta sezione della Corte ha rimesso il ricorso alla sezione ordinaria sollecitando un intervento nomofilattico.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, nonchè della L. n. 613 del 1966, art. 1,L. n. 160 del 1975, art. 29 e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito riconosciuto la sussistenza dell’obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

6. il ricorso è da rigettare dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (v. Cass. n. 1768 del 2018);

7. il predetto principio ha trovato, recentemente, ulteriori e argomentate conferme essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (v., fra le altre, Cass. n. 30554 del 2018 e numerose decisioni coeve e successive);

8. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018 cit.);

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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