Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23297 del 05/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23297

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21220/2015 proposto da:

M.E., in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 27, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE TERRIBILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO RUTIGLIANO;

– ricorrente –

contro

IMPRESA C.G., CONDOMINIO (OMISSIS), MA.GI.,

D.M.A., F.E., MU.LO., DITTA F.LLI

DI P.D.A. E N. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza del ricorso giusti i principi espressi da questa Corte di Cassazione con le sentenze: Cass. n. 24154/2007; e nn. 19456/2008; 20335/2004.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

M.E. con ricorso del 1 settembre 2015 ha chiesto a questa Corte di Cassazione la cassazione senza rinvio della sentenza n. 309 del 2014, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha rigettato l’appello principale proposto dallo stesso M., ed in accoglimento dell’appello incidentale ha parzialmente riformato la sentenza n. 159 del 2010,con la quale il Tribunale di Larino aveva accolto la domanda del Condominio (OMISSIS) e aveva condannato la ditta C.G., appaltatrice dei lavori di costruzione dello stabile condominiale, all’esecuzione dei lavori indicati dalla CTU, disponendo, in mancanza, la condanna della ditta al pagamento della somma di Euro 29.028,53 (previa detrazione del 15% corrispondente all’incidenza dei fenomeni di assestamento dell’edificio non ascrivibile alla impresa).

La cassazione della sentenza è stata chiesta per un motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il Condominio (OMISSIS), l’Impresa C.G. e i condomini Ma.Gi., D.M.A., F.E., Mu.Lo. e la ditta F.lli Di P.d.A. e N. snc., intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. M.E. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Tuttavia tale memoria, risultando pervenuta in cancelleria in data 6 giugno 2017 è stata depositata fuori termine.

Ragioni della decisione:

1.- Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe rilevato l’avvenuta prescrizione della garanzia di cui si dice e, comunque, avrebbe erroneamente applicato la normativa di cui all’art. 1669 c.c., inerente al vizio del suolo e al difetto di costruzione dell’edificio, estendendo implicitamente detta norma anche alla ditta M. che, invece, aveva realizzato solo opere di intonaco per conto dell’impresa C.. Piuttosto, il rapporto intercorso tra M. e C. sarebbe, sempre secondo li, ricorrente, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1667 c.c.. Senonchè, come risulta dalle risultanze probatorie, l’impresa C. aveva accettato le opere di intonaco eseguite nel 1998, ammettendo con l’atto di citazione di chiamato, in causa del terzo, di essere venuta a conoscenza dei vizi denunciati nel novembre 2001. Pertanto, posto che la ditta M., dalla consegna dei lavori avvenuta nel 1998 sino al momento della notifica dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo del 19 aprile 2005, non avrebbe mai ricevuto alcuna denuncia di vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta e, prima che fossero decorsi due anni dalla consegna, la garanzia di che trattasi si era prescritta.

1.1. Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (in ordine alla gravità dei vizi), censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

Va qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso essenzialmente cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

Come è stato evidenziato dalla Corte distrettuale “(…..) le parti non contestano l’applicabilità al caso di specie, affermata nella sentenza impugnata, dell’art. 1669 c.c., in relazione alla natura grave delle deficienze costruttive riscontrate. Proprio per questo come osserva il Tribunale, la cui motivazione è stata fatta propria dall’appellata impresa C., la conoscenza di vizi, soprattutto, se di così sensibile portata, deve essere oggettiva, e cioè non fondata su semplici percezioni esterne. Inoltre, l’esistenza di tali percezioni esterne (come può essere quella di visibile ammaloramento dell’intonaco) non poteva dare immediata contezza delle cause di tale ammaloramento, che il CTU ha successivamente accertato essere dovute alla non perfetta realizzazione a regola d’arte dell’intonaco, in riferimento anche al suo spessore. Ormai costante giurisprudenza, della Corte di cassazione (Cass. 3756 del 1999) afferma che la conoscenza dei vizi ai fini della decorrenza dei termini in discorso deve riguardare, non solo la percezione esterna di essi, ma anche il loro collegamento causale dell’attività dell’appaltatore. Come giustamente sostiene il Tribunale dunque è solo dalla relazione del tecnico che possono farsi decorrere i termini di prescrizione e decadenza di cui al suddetto articolo (…)”.

In definitiva il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione posto che il Condominio (OMISSIS), l’Impresa C.G. e i condomini Ma.Gi., D.M.A., F.E., Mu.Lo. e la ditta F.lli Di P.d.A. e N. snc., intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA